Bonus fitto Napoli 2024: fino a 12mila euro per morosi e sfrattati: come fare domanda
Al via le domande per il bonus fitto fino a 12mila euro per gli inquilini morosi incolpevoli a Napoli. Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando pubblico per poter accedere al contributo per il 2024. C'è tempo fino al 31 dicembre prossimo per presentare la richiesta. Sarà stilata una graduatoria, in base all'ordine cronologico delle domande.
Si tratta del fondo destinato "agli inquilini morosi incolpevoli in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità del nucleo familiare". Possono accedere al bonus gli inquilini che hanno un regolare contratto di affitto di un alloggio privato e che non hanno potuto pagare il canone a causa di difficoltà economiche, certificate, o che siano stati sfrattati. Grazie al bonus si potranno saldare i debiti e stipulare un nuovo contratto. Ci dovrà comunque essere il consenso del proprietario.
Chi può fare domanda per il bonus fitto morosità incolpevole: requisiti
Ma chi può fare domanda? Per accedere al contributo bisogna possedere determinati requisiti. Può farlo chi:
- a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);
- d) sia residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;
- f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare).
Non solo. Il Comune verificherà che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- c) Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- f) necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) cessazioni di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.
Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, ammesso che siano legati "al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale".
L'importo del contributo all'affitto
A quanto ammonta il contributo, che non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza?
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c) e d) del presente comma, non può superare l’importo di euro 12.000,00.
I contributi sono destinati:
- a) fino ad un massimo di euro 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Il contributo potrà essere erogato al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l’estinzione del giudizio eventualmente in corso;
- b) fino ad un massimo di euro 6.000,00 a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole. Il contributo sarà erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
Come fare domanda
Per fare domanda si dovranno possedere diversi documenti (per l'elenco completo e per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito del Comune di Napoli),
- a) copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità,
- b) copia permesso di soggiorno ai sensi del D. Lgs.286/98 del richiedente se cittadino non appartenenti all’UE;
- c) attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- d) contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
- e) copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
- f) dichiarazione del proprietario dell’immobile ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 ;
- g) copia del documento di riconoscimento del proprietario dell’immobile in corso di validità;
- h) documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a titolo esemplificativo:
– attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate;
– eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
– eventuale copia di sentenza di separazione legale; - i) ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di
cui al punto 1.