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Omicidio di Giulia Tramontano, ultime notizie

Perché Alessandro Impagnatiello non avrebbe premeditato l’omicidio di Giulia Tramontano, secondo la giudice

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angela Minerva, ha escluso l’aggravante della premeditazione dalle accuse nei confronti di Alessandro Impagnatiello in carcere per aver ucciso la compagna incinta di sette mesi Giulia Tramontano.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Omicidio di Giulia Tramontano, ultime notizie

È stato convalidato il fermo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, l'uomo di trent'anni che è in carcere con l'accusa di aver ucciso la compagna incinta di sette mesi Giulia Tramontano. Ieri, dopo l'interrogatorio, la giudice per le indagini preliminari Angela Minerva ha confermato la misura, ma ha escluso l'aggravante della premeditazione che era stata contestata dalla Procura di Milano.

Per la Procura, il 30enne aveva pianificato l'omicidio

Per gli inquirenti infatti il barman aveva pianificato l'omicidio: a confermarlo, secondo le magistrate, le ricerche che l'indagato aveva effettuato su Internet poco prima del delitto. Una tesi che però non ha convinto la giudice.

Nell'ordinanza di conferma del fermo, la gip spiega che per la giurisprudenza "l’aggravante si compone di due elementi costituitivi “un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso” e la natura “ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del reato”.

Perché è stata esclusa l'aggravante della premeditazione

C’è infatti una differenza tra la premeditazione e la "preordinazione". La premeditazione infatti sostanzialmente prevede un radicamento costante del proposito omicida che è confermato da un precedente e attento "studio delle occasioni e opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive".

La “preordinazione” è invece è riconosciuta quando c'è un'organizzazione minima dei mezzi "necessari all’esecuzione" che avviene però nella fase "immediatamente precedente”.

I casi riconosciuti dalla Corte di Cassazione

A conferma di questo la Corte di Cassazione ha riconosciuto alcuni casi in cui sussiste l'aggravante della premeditazione: "Un omicidio commesso all’interno di un parcheggio scrupolosamente scelto come luogo dell’azione a causa dell’assenza di telecamere, all’esito di una pregressa attività di studio degli appostamenti della vittima e di procacciamento dell’arma".

Ancora: "Un omicidio commesso in un contesto di strategia di conflitto tra due clan criminali rivali, preceduta da precise attività preparatorie funzionali alla esecuzione". E infine "un omicidio commesso in carcere da un gruppo di detenuti nei confronti di un altro, frutto di un’”imboscata”, effettuata grazie alla complicità di un’agente di custodia".

La Corte ha invece escluso la premeditazione in un caso relativo all'omicidio di un uomo, un padre, commesso dopo "un appostamento (circa un’ora e un quarto) tramite l’utilizzo di un corpo contundente presente sul posto (e non portato appositamente con sé dall’imputato) privo dunque di intrinseca micidialità e idoneità omicida, così da risultare compatibile con un’iniziativa estemporanea, o comunque non programmata, nella scelta dell’arma del delitto e nella sua esecuzione”.

La decisione della giudice

Alla luce di tutto questo, per la giudice nel caso dell'omicidio di Giulia Tramontano, l'unico elemento che lascia presupporre che il delitto sia stato pianificato è la ricerca sul web "ceramica.bruciata vasca da bagno" effettuata alle ore 19, poco prima che la vittima tornasse a casa" dopo l’incontro con la 23enne con cui Impagnatiello aveva avuto una relazione.

"La valenza indiziaria di tale elemento ricorre in virtù del dato cronologico – nelle fasi immediatamente antecedenti l’omicidio, in un momento in cui la conflittualità tra l’indagato e la vittima era particolarmente alta – e dalla coerenza con la condotta dell’Impagnatiello immediatamente successiva al delitto, consistita nel tentativo di dare fuoco al cadavere all’interno della vasca da bagno".

A tal proposito, durante l'udienza di convalida, il trentenne avrebbe detto di aver fatto questa ricerca perché voleva trovare rimedi per eliminare "una macchia della vasca da bagno manifestatasi nei giorni precedenti, precisando altresì che tale attività era un modo per distrarsi dalla situazione di forte stress che stava vivendo". Una spiegazione alla quale però la gip non ha creduto considerato che lo stesso aveva provato a dar fuoco al cadavere proprio nella vasca da bagno.

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Le ricerche su Internet

Per questo motivo, la gip sostiene che è possibile "escludere che l’azione delittuosa dell’indagato sia stata conseguenza di un’azione totalmente estemporanea ed impetuosa, potendosi invero ritenere che l’omicidio sia stato preordinato quantomeno a partire dalle 19 del 27 maggio. Senonché, sulla scorta di quanto sopra detto, tale rilievo non consente di affermare, anche solo in termini indiziari, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione".

Per la gip infatti non ci sarebbero i tratti distintivi della premeditazione individuati dalla giurisprudenza perché sostanzialmente le ricerche su Internet, che dimostrerebbero la premeditazione, sarebbero avvenute a ridosso del delitto.

"Da un lato, la cesura temporale tra la prima oggettiva manifestazione del proposito criminoso e l’esecuzione del delitto" per la giudice "risulta non significativa, riconducibile, sulla base degli elementi attualmente agli atti (non sono ancora disponibili gli esiti dell’autopsia), ad un arco temporale non superiore alle due ore (non essendoci elementi che consentano di retrodatare l’insorgenza della volontà omicida rispetto alla sopra citata ricerca web delle ore 19)".

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"Dall’altro, pur escludendo il carattere estemporaneo della condotta, appare preponderante l’elemento dell’occasionalità su quello della radicata risoluzione criminosa, alla luce delle modalità di tempo e luogo dell’azione – che non risultano essere state frutto di scrupolosa predisposizione – e dell’arma utilizzata, non a seguito di un’accurata selezione, bensì rivenuta sul posto".

Per la giudice è inoltre irrilevante per il riconoscimento dell'aggravante il fatto che in passato l'indagato avesse detto alla collega 23enne, che la sua compagna fosse "emotivamente instabile e avesse tentato il suicidio, trattandosi di circostanza avvenuta tempo prima, allorché l’amante aveva scoperto la relazione, allo specifico fine di giustificare un viaggio fatto con la tramontano a Ibiza, motivato con la necessità di doverla sostenere emotivamente".

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