Il caso della hostess e delle molestie di 30 secondi, i giudici: “La violenza sessuale non si basa sulla durata”
Non è prevista "una soglia minima di durata" per le molestie. Un'azione rapida, che coglie "di sorpresa la vittima", impedisce anche di manifestare il dissenso. "L'incredulità e il ritardo nella reazione" sono considerati una "difesa passiva" verso l'aggressione. Il "disorientamento", quindi, è "del tutto compatibile con il trauma subito". È con queste motivazioni che la Corte d'Appello di Milano ha motivato la condanna a un anno e due mesi nei confronti dell'ex sindacalista Raffaele Meola, accusato di abusi sulla hostess Barbara D'Astolto, avvenuti nel 2018, nell'Appello bis per il caso, passato alle cronache, come la molestia dei "30 secondi".
La vittima era stata molestata nel luglio del 2018 durante un incontro con Raffaele Meola in un ufficio dell'aeroporto di Malpensa. La stessa Barbara D'Astolto in un'intervista a Fanpage.it aveva dichiarato: "Il sindacalista mi aveva dato appuntamento negli uffici, che sono nei pressi dell'aeroporto di Malpensa, e mi aveva detto ‘Ci vediamo intorno alle 17′. Ho aspettato per un po’, lui ha iniziato a fare molto tardi e si è presentato con un’ora e mezza di ritardo circa, quando ormai gli uffici avevano chiuso".
Ed è lì, quando la donna era rimasta da sola con l'uomo, che quest'ultimo aveva iniziato a palparla, baciandola e toccandole le spalle e la schiena: "Sono rimasta gelata, incredula. Non riuscivo a capire se me lo stessi immaginando io o se stesse succedendo per davvero". Poi, una volta scappata, la realizzazione di quanto fosse appena accaduto: "Mi sono fermata in una piazzola e lì ho avuto il crollo"
Nei primi due gradi di giudizio, rispettivamente nel 2022 e nel 2024, l'uomo era stato assolto perché "il ritardo nella reazione" della vittima era stato considerato rilevante nella "manifestazione del dissenso". La vittima, in sostanza, secondo il giudizio dei primi due gradi si sarebbe potuta opporre in "20 secondi". E aveva commentato così a Fanpage.it: "La giudice ha detto che l'approccio sessuale, iniziato con un ‘mero' massaggio, io avrei dovuto interromperlo prima. Ma io mi chiedo: il ‘mero' massaggio, al signore, chi glielo aveva chiesto? Io non prendo appuntamento col sindacato quando ho bisogno di un massaggio".
A febbraio 2025, la Procura generale milanese aveva presentato ricorso. La Corte di Cassazione lo aveva accolto e aveva disposto l'appello bis in quanto "entrambe le decisioni" di primo e secondo grado non avevano fatto "buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di violenza sessuale".
Il sostituto procuratore generale di Milano, Angelo Renna, aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione per l'ex sindacalista nel processo di secondo grado bis. I giudici dell'appello bis hanno invece deciso di condannarlo a un anno e due mesi.
Oggi, le motivazioni in cui viene spiegato che la durata "non è rilevante per definire una molestia sessuale", così come lo shock della vittima viene considerato una "difesa passiva" e quindi del tutto "conforme rispetto a quanto le stesse accadendo".
Il legale della vittima ha commentato così la decisone: "Sembra semplice, oggi. Peccato siano stati necessari tre giudizi di merito ed uno di Cassazione, con oltre 6 anni e mezzo di battaglie giudiziarie, per accertarlo". Per la vittima quindi, è una "sentenza spartiacque" che sancisce "una volta per tutte i ricordi esatti di quanto vissuto". Ha poi commentato anche la decisione delle due Corti territoriali, definendo le interpretazioni fornite in precedenza degli "errori macroscopici".