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Covid 19

Mascherine, la spesa per acquistarle è detraibile al 19%: ma solo per quelle con marchio CE

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese effettuate per acquistare le mascherine protettive sono detraibili al 19%, come altri dispositivi medici. La detrazione, però, non è applicabile a tutte le mascherine, ma solamente a quelle con marcatura CE. Parte della spesa effettuata potrà essere recuperata attraverso la dichiarazione del 2021.
A cura di Stefano Rizzuti
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Nel 2021 le spese effettuate per acquistare le mascherine durante questo periodo di emergenza sanitaria saranno detraibili. Si potranno, quindi, detrarre le spese effettuate per questi dispositivi medici durante il 2020. Sia che siano state acquistate in farmacia, sia che siano state acquistate al supermercato o in altri negozi. C’è un ma. Non tutte le spese per le mascherine saranno detraibili, ma solo quelle per i dispositivi con marchio CE. A confermarlo è una circolare dell’Agenzia delle Entrate, con la quale si risponde ad alcuni quesiti relativi all’emergenza Coronavirus.

Detrazione al 19% su spese per acquisto mascherine

La domanda a cui risponde la circolare riguarda la possibilità di detrarre le spese sostenute per le mascherine protettive. L’Agenzia spiega: “È possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11”, ovvero la franchigia per le spese sanitarie. Come si legge ancora nella circolare, sono detraibili le spese effettuate per i dispositivi compresi tra quelli previsti dall’elenco del ministero della Salute.

Detrazione valida solo per le mascherine con marchio CE

Il problema che si pone è quello di molte delle mascherine in commercio che potrebbero non rientrare tra quelle certificate CE e per questo non rientrano nella categoria di dispositivo medico predisposto dal ministero. Nella circolare si spiega ancora: “Per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione dispositivo medico”.

Per dimostrare la natura del prodotto come dispositivo medico è necessario che siano riportate anche le codifiche per la trasmissione al sistema tessera sanitaria, come il codice AD, che identifica proprio le spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici con marcatura CE. Se viene riportato il codice AD, quindi, non serve anche il marchio CE. Se, invece, il codice AD non è riportato espressamente sulla fattura, è necessario conservare la documentazione da cui risulta la marcatura CE. Se, inoltre, questi dispositivi non sono compresi nell’elenco del ministero, si deve conservare anche l’attestato di conformità alla normativa europea.

Chi vende il dispositivo può assumersi l’onere di individuare i prodotti e si prende quindi la responsabilità di integrare le indicazioni con la dicitura “prodotto con marcatura CE” sullo scontrino o sulla fattura. Per i dispositivi medici per un paziente che ha avuto la necessità di farseli realizzare su misura – dopo prescrizione medica – non serve la marcatura CE ma un’attestazione di conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46. Le spese, ricorda infine la circolare dell’Agenzia, sono detraibili anche se non sono state effettuate in farmacia.

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