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Decreto Ristori bis, tutti gli sgravi fiscali per le imprese e le famiglie delle Regioni rosse

Il decreto Ristori bis introduce la sospensione dei versamenti dei contributi, previdenziali e assistenziali, in favore dei datori di lavoro privati che hanno subito e restrizioni e limitazioni dopo le chiusure stabilite dall’ultimo dpcm. I pagamenti ora sospesi potranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021.
A cura di Stefano Rizzuti
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Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti contributivi in favore dei datori di lavoro privati che hanno subito restrizioni e limitazioni, soprattutto nelle zone rosse. La sospensione dei versamenti riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e si applica “anche in favore dei datori di lavori privati” appartenenti ad alcuni settori che verranno individuato attraverso un successivo allegato, ancora non presente nella bozza del dl. Si tratta della sospensione dei versamenti di novembre, che era già stata prevista con il primo dl Ristori, ma che ora viene estesa alle aziende dei territori in cui sono state introdotte le misure restrittive. Non solo le zone rosse, quindi, ma anche le Regioni considerate aree arancioni e gialle.

Chi riguarda la sospensione dei contributi

Secondo quanto riporta la bozza, la stessa sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dei mesi di novembre e dicembre 2020 si applica “anche in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttiva o operativa nelle Regioni delle zone arancioni e delle zone rosse”, sempre sulla base dell’allegato. L’Agenzia delle entrate dovrà comunicare i dati all’Inps per il riconoscimento ai beneficiari delle misure riguardanti la sospensione.

Pagamenti sospesi, andranno effettuati entro marzo

I pagamenti che ora vengono sospesi attraverso il decreto Ristori bis dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Esiste anche la possibilità di rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensile di pari importo, con il versamento della prima rata che deve essere effettuato entro il 16 marzo. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, “determina la decadenza dal beneficio della rateazione”.

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