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Covid 19

Congedo parentale per Covid-19 prorogato fino al 3 maggio: chi può richiederlo e come

La validità del congedo parentale straordinario di 15 giorni per l’emergenza Coronavirus è stata prorogata dall’Inps fino al 3 maggio, come conseguenza alla proroga di restrizioni, divieti e chiusure delle scuole stabilita dal governo. Vediamo chi può richiedere il congedo, come funziona e come fare per inoltrare la domanda.
A cura di Stefano Rizzuti
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L’Inps ha prorogato la validità del congedo parentale straordinario applicato per l’emergenza Coronavirus fino al 3 maggio. Una decisione che deriva dal prolungamento del periodo di sospensione dei servizi scolastici fino al 3 maggio, previsto dal dpcm del 10 aprile 2020 con cui il governo ha prorogato divieti e restrizioni. Di conseguenza vengono allungati i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo previsti per chi ha figli fino a 12 anni d’età.

Il congedo parentale può essere usufruito solamente da uno dei due genitori o da entrambi, ma con lo stesso numero di giorni a disposizione, quindi in maniera alternata. Il totale per ogni famiglia, quindi, resta di 15 giorni. Inoltre è possibile usufruire del congedo parentale per il Covid-19 solamente nel caso in cui l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato.

Cos’è il congedo parentale per l’emergenza Coronavirus

I genitori possono chiedere un periodo di congedo parentale straordinario in seguito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza Coronavirus. I genitori possono richiedere un periodo di massimo 15 giorni di cui usufruire a partire dallo scorso 5 marzo. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla gestione separata, gli autonomi iscritti all’Inps e i dipendenti pubblici. Il minore di cui avere cura deve avere un’età non superiore ai 12 anni: l’indennità percepita corrisponde al 50% dello stipendio.

Chi può richiedere il congedo e come

Il congedo parentale può essere richiesto da una sola persona per nucleo familiare o da entrambi alternandosi ma arrivando sempre a un periodo massimo di 15 giorni. Può essere richiesto solamente se l’altro genitore non beneficia già di un congedo e se non è disoccupato. Il beneficio può essere richiesto anche da chi ne ha usufruito a partire dalla data del 5 marzo, astenendosi dall’attività lavorativa senza richiesta precedente. Si può anche richiedere in modalità frazionata a giorni, per esempio alternando giorni di congedo a giorni di lavoro o a permessi e ferie. Per richiederlo si deve utilizzare il portale dell’Inps: dal 14 aprile gli accessi al sito sono contingentati e le richieste possono essere inoltrate in orari differenziati. Dal lunedì al venerdì le domande possono essere presentate: dalle 8 alle 16 dai patronati, dalle 16 alle 8 dai singoli cittadini. Il sabato e la domenica l’accesso è libero.

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