Eredità Pino Daniele, la sentenza sul testamento: “Respinti i ricorsi del primo figlio e della moglie”

È giunta al termine la contesa giudiziaria per l'eredità di Pino Daniele, iniziata nel 2015 dopo la morte del cantautore, avvenuta a 60 anni a causa di un arresto cardiaco. La corte d'Appello di Roma ha emesso una sentenza che ha respinto entrambe le richieste degli eredi del noto artista napoletano, vale a dire il primo figlio e la seconda moglie Fabiola Sciabbarassi. Come spiega il Corriere della Sera, al centro della contesa da una parte una richiesta di denaro in base a un presunto "accordo verbale", mentre dell'altra una contro richiesta relativa ai diritti d'autore e a quelli connessi sull'opera.
Il testamento (all'epoca segreto) di Pino Daniele era stato depositato nel 2012 e poi reso pubblico il 12 gennaio 2015 in seguito alla sua morte. Il contenzioso era nato qualche anno più tardi, nel 2017, in particolare riguardo i punti 7 e 9. Il primo afferma: "Lascio ai miei figli, in parti uguali tra loro, tutti i miei diritti d’autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore", mentre il numero 9 riguarda la divisione dei suoi "personali depositi", indirizzati sempre ai figli e alla moglie in parti uguali.
Uno dei motivi del disaccordo riguarda nello specifico proprio i diritti d'autore e i diritti connessi, rivendicati da tutti gli eredi. A questo si aggiunge anche un presunto accordo tra i due figli Alessandro e Cristina, nati dalla prima moglie Dorina Giangrande, e la seconda moglie da cui Daniele era separato ma non divorziato. Tale accordo non è però stato preso in considerazione, né in primo né in secondo grado, perché mancano "prove certe della sua esistenza": in base ad esso il primogenito chiedeva alla seconda moglie del padre la restituzione di 61mila euro e di altri 100mila per inadempimento dell'accordo, mentre la donna mirava a ottenere la comproprietà di tutti i diritti del marito, d'autore e connessi.
La corte d'Appello ha respinto entrambe le richieste spiegando che il testamento rappresenta l'unico punto di riferimento in merito ed eventuali accordi non documentati non possono in alcun modo prevalere su quanto è stato scritto. L'ultimo eventuale passaggio rimane ora la Cassazione.