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Stalking, offre 1.500 euro alla sua vittima e il giudice lo assolve: i problemi della giustizia riparativa

A Torino un 39enne accusato di stalking, avvalendosi dello strumento della cosiddetta giustizia riparativa introdotto dalla riforma Orlando, ha offerto alla sua vittima 1.500 euro di risarcimento – che la ragazza ha rifiutato – ed è stato prosciolto da ogni accusa. Ora il governo fa dietrofront e vuole depennare il reato di stalking dalla lista stabilita dalla riforma per l’accesso allo strumento della giustizia riparativa. Ferraresi (M5S): “Noi avevamo avvertito più volte del pericolo, ora Orlando dovrebbe chiedere scusa”.
A cura di Charlotte Matteini
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Una sentenza davvero sui generis, quella emanata dal tribunale di Torino lo scorso due ottobre e relativa a un recente caso di stalking. In breve: per due mesi, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, una ragazza torinese è stata più e più volte pedinata e seguita in automobile da un trentanovenne che, invaghitosi di lei, cercava di trovare un modo per conoscerla, studiandone le abitudini quotidiane. La ventiquattrenne, seriamente preoccupata per la sua incolumità, ha provveduto a denunciare il 39enne ai carabinieri, che in seguito ha desistito dai suoi intenti. A questo punto, però, l'uomo si trova ad affrontare un procedimento giudiziario a carico. Il trentanovenne sceglie il rito abbreviato e offre una somma di denaro, pari a 1.500 euro – stabilita non dal giudice, ma rapportata semplicemente alle possibilità economiche dell'accusato – per risarcire la ragazza, così come previsto dallo strumento della "giustizia riparativa" previsto all'interno della riforma della Giustizia entrata in vigore poche settimane fa. Che cosa succede, dunque, a questo punto? Il Gup Rosanna La Rosa prende atto dell'offerta, rifiutata dalla ragazza, e nella sentenza di non luogo a procedere dichiara il reato estinto proprio in virtù del fatto che l'accusato ha offerto un risarcimento considerato dal tribunale congruo rispetto al fatto in oggetto. Insomma, tutto è finito in un nulla di fatto, l'uomo è stato prosciolto dalle accuse ed è stata dunque inoltre annullata la misura cautelare a suo carico, consistente nel divieto di avvicinamento.

Il caso ovviamente sta facendo discutere, soprattutto perché alla vigilia dell'approvazione della riforma della Giustizia fu ampiamente contestata dalle opposizioni l'introduzione della possibilità di avvalersi dello strumento di giustizia riparativa per gli accusati di reato di stalking "di lieve entità". Secondo il legale difensore del 39enne la sentenza è giusta, è la polemica ad essere pretestuosa: "Il mio assistito ha subito capito il suo errore, è stata un’ingenuità, si è subito scusato e si è offerto di risarcire la ragazza . Tra i due non c’è mai stato il minimo contatto. Qui venivano contestati fatti di lieve entità, così nelle more del giudizio abbiamo depositato l’offerta. Non capisco questo clamore. In questo caso i fatti erano veramente lievi. La norma si applica a casi di reati di lieve entità procedibile a querela, lui ha riconosciuto il suo sbaglio e ha pagato. I reati di stalking grave continuano a essere tutelati”, ha spiegato l'avvocato Adorno.

"Detta offerta reale non è stata accetata dalla persona offesa”, si legge nella sentenza di non luogo a procedere emanata dal Gup del Tribunale di Torino. Nonostante la ragazza abbia dunque rifiutato il risarcimento, per il giudice "tale somma è congrua rispetto ai fatti e di conseguenza deve essere emessa sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per condotte riparatorie”. I soldi al momento risultano custoditi dalla cancelleria del tribunale, sempre a disposizione della ventiquattrenne, e il procedimento estinto.

Che cos'è la giustizia riparitiva

«Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

Con la riforma della Giustizia – fortemente voluta dal Guardasigilli Andrea Orlando e sostenuta dalla maggioranza di governo – è stato introdotto lo strumento della cosiddetta "giustizia riparativa". Il provvedimento sostanzialmente prevede che nei reati perseguibili a querela il giudice possa dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, "quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato". Che cosa significa questo? In pratica, l'imputato oggetto di procedimento giudiziario, in caso di reato di lieve entità, può riparare la propria condotta e richiedere l'estinzione del reato offrendo una somma di denaro alla vittima. L'introduzione di questo strumento provocò a suo tempo un'accesissima polemica in quanto nella riforma era prevista la possibilità di ricorrervi anche in caso di accusa per stalking.

Il dietrofront del Pd: prima difende la legge, poi ne chiede la cancellazione

Le preoccupazioni espresse dalle opposizioni e dai centri anti-violenza vennero ignorate dal Pd e dalla maggioranza di governo, che anzi respinse al mittente le critiche al provvedimento sostenendo si trattasse di fake news, di bufale, di notizie false. La presidente della commissione Giustizia della Camera, l'onorevole dem Donatella Ferranti, a suo tempo difese lo strumento e dichiarò"Gli allarmi sollevati sono del tutto ingiustificati, testo di legge alla mano, poiché la causa estintiva prevista dal nuovo art. 162 ter difficilmente sarà applicabile ai casi di stalking e, in ogni caso, la sua applicazione non sarà mai automatica. Pertanto, disquisire in termini di ‘sostanziale depenalizzazione' è un'irresponsabile scelta demagogica". 

La stessa Ferranti, però, nella giornata del 5 ottobre, commentando la sentenza del tribunale di Torino, contesta la decisione del giudice e sottolinea: "È anche un problema di formazione della magistratura perché è un istituto nuovo: bisogna imparare a maneggiarlo con cura altrimenti si rischia di fare danni. A proposito della sentenza di Torino, di fronte a una minaccia insistente tale da indurre l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, è vero che la legge non dà alla vittima potere di veto. Ma deve essere sentita. Le sue ragioni vanno prese in considerazione anche nella sentenza, cosa che è del tutto mancata nel provvedimento torinese". Insomma, non è lo strumento in sé ad essere problematico, sono le scelte dei magistrati ad essere sbagliate, errate per mancanza di "formazione".

Sembra però non essere d'accordo con lei la senatrice dem Francesca Puglisi, che proprio nella stessa giornata ha annunciato di aver presentato una proposta di legge volta a eliminare la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa in caso di accusa per stalking: "Ho presentato a mia prima firma, in accordo con il capogruppo Zanda ed il Governo, sottoscritto da tutti i componenti Pd della commissione di inchiesta sul femminicidio e della commissione Giustizia, una proposta di legge che cancella il reato di stalking tra quelli che possono accedere alle misure di giustizia riparativa". E dello stesso avviso della Puglisi sembra essere anche lo stesso ministro Orlando, estensore della riforma, che ha depositato parere favorevole all’emendamento presentato dalla senatrice del Pd.

La posizione delle opposizioni e le criticità della legge

Insomma, sembra dunque che, posta l'importanza e l'utilità dello strumento in altri casi, la stessa maggioranza di governo stia facendo "dietrofront", proponendone la cancellazione per le accuse di stalking. La cancellazione del reato di stalking dalla lista, però, è stata proposta oltre due mesi fa dall'ex ministro per le Pari opportunità e madre della legge sullo stalking, Mara Carfagna, che il 28 luglio scorso, dopo aver ampiamente protestato insieme a tutte le opposizioni, ha provveduto a presentare una proposta di legge ad hoc: "L’articolo 162-ter del codice penale rappresenta un forte indebolimento delle tutele previste dal decreto legge del 2009, che ha introdotto in Italia il reato di stalking e che rappresenta un passo in avanti fondamentale del nostro ordinamento. È evidente che l’articolo rappresenta un passo indietro pericoloso da cui potrebbe scaturire un arretramento nella lotta contro la violenza sulle donne e da cui potrebbero derivare forti ricadute sulla vita delle vittime di stalking anche in considerazione del fatto che gli atti persecutori, se non fermati in tempo, possono sfociare in reati gravissimi, come la violenza sessuale e l’omicidio".

Non solo l'onorevole forzista, il Movimento 5 Stelle sin dal 2014 ha denunciato la stortura e avvertito dei pericoli che avrebbe generato la norma contestata. Raggiunto da Fanpage.it, l'onorevole Vittorio Ferraresi, membro della commissione Giustizia e deputato M5S, ci spiega la questione:

"Noi l'avevamo detto addirittura in fase di discussione, già nel 2014, analizzando la norma inserita, e avevamo rilevato che avrebbe potuto generale delle discriminazioni tra vittime proprio perché era evidente che ci sarebbe stata la facoltà di discrezionalità per il giudice di decidere l'eventuale estinzione del reato anche in caso di opposizione della vittima. Quindi avevamo chiesto la soppressione dell'articolo o quantomeno di inserire una clausola che prevedesse non solo che la vittima dovesse poter essere ascoltata dal giudice, ma che potesse anche opporsi nel caso in cui avesse valutato l'offerta non congrua rispetto a quanto subito".

Ora sembra che la maggioranza e il governo siano intenzionati a cancellarla. Un dietrofront?

"Molto grave tentare di scaricare la colpa sui giudici, come ha cercato di fare la Ferranti. Sicuramente ora stanno cercando di riparare, ma nel peggiore dei modi perché non è assolutamente un problema di interpretazione della norma da parte dei giudici, è una norma scritta male e noi gliel'avevamo detto fin dall'inizio, ma loro hanno fatto spallucce. Semplicemente, la giustizia riparativa è prevista anche per i reati contro la persona come lo stalking e il giudice non ha fatto altro che applicare la norma, valutando l'offerta come congrua oppure no. Dare la colpa ai giudici dopo che le opposizioni hanno più volte avvertito del pericolo è veramente vergognoso. Il ministro Orlando e la Ferranti dovrebbero chiedere scusa, perché nonostante siano stati avvisati più volte hanno comunque voluto procedere con l'approvazione della norma". 

Come Forza Italia, anche il Movimento 5 Stelle ha avanzato una proposta di legge per cancellare lo stalking dalla lista dei reati a condotta riparatoria, ampliandone però l'applicazione a tutti i reati contro la persona:

"Noi a luglio abbiamo avanzato una proposta per la cancellazione di tutti i delitti contro la persona dall'ambito della giustizia riparativa. Insomma, è molto chiaro, noi crediamo che quando si tratta di reati contro la persona la somma congrua debba essere valutata dalla vittima e non dal giudice, a differenza dei reati patrimoniali dove si può invece determinare un risarcimento sulla base di analisi e perizie". 

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Milanese, classe 1987, da sempre appassionata di politica. Il mio morboso interesse per la materia affonda le sue radici nel lontano 1993, in piena Tangentopoli, grazie a (o per colpa di) mio padre, che al posto di farmi vedere i cartoni animati, mi iniziò al magico mondo delle meraviglie costringendomi a seguire estenuanti maratone politiche. Dopo un'adolescenza turbolenta da pasionaria di sinistra, a 19 anni circa ho cominciato a mettere in discussione le mie idee e con il tempo sono diventata una liberale, liberista e libertaria convinta.
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