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Scuola, il Ministero: “assenza ingiustificata” per personale senza Green pass

I dipendenti del comparto scolastico sprovvisti del Green Pass – che di conseguenza non si presenteranno al lavoro – saranno considerati assenti ingiustificati. È quanto chiarisce una nota tecnica inviata dal ministero dell’Istruzione alle scuole, che ha stabilito che i lavoratori sprovvisti della certificazione verde non potranno svolgere le funzioni proprie del profilo professionale.
A cura di Davide Falcioni
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I dipendenti del comparto scolastico sprovvisti del Green Pass – che di conseguenza non si presenteranno al lavoro – saranno considerati assenti ingiustificati. È quanto chiarisce una nota tecnica inviata dal ministero dell'Istruzione alle scuole, che ha stabilito che i lavoratori sprovvisti della certificazione verde non potranno svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, "né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo". Il testo spiega poi che il decreto legge ha creato una "ulteriore fattispecie di ‘assenza ingiustificata' per mancato possesso della ‘certificazione verde Covid-19' che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde".

Insomma, il Governo intende usare il pugno duro nei confronti del personale scolastico sprovvisto del Green Pass: "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la ‘certificazione verde Covid-19' per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un obbligo di ‘possesso' e un dovere di ‘esibizione' della certificazione verde", spiega la nota che il ministero dell'Istruzione ha inviato ai dirigenti, ai coordinatori didattici e ai sindacati. Nel documento viene specificato che il pass "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciato dopo "aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni" o dopo "aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti" o dopo "essere guariti da Covid nei sei mesi precedenti".

La circolare inviata dal Ministero dell'Istruzione ai dirigenti e coordinatori didattici e alle organizzazioni sindacali inoltre specifica che l'obbligo di controllo del possesso del Green pass è a carico dei "dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie". La verifica del QrCode, cartaceo o digitale, dal dirigente scolastico può "essere formalmente delegata a personale della scuola". La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde "è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".

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