Morì schiacciato da un blocco di marmo al secondo giorno di lavoro, famiglia risarcita per oltre 2 milioni di euro
Morì schiacciato da un blocco di marmo di oltre 4mila tonnellate l'11 luglio 2018. A distanza di 8 anni, il Tribunale di Massa, in Toscana, ha condannato l'azienda che aveva assunto la vittima e l'operaio alla guida del mezzo che trasportava il blocco a risarcire la famiglia con circa 2,2 milioni di euro.
Luca Savio, 37 anni, è morto dopo aver firmato un contratto di lavoro di soli 6 giorni nel luglio del 2018. Dopo 48 ore perse tragicamente la vita nel deposito della ditta Fc Autogru. Il giovane fu travolto da un pezzo di marmo di oltre 4 tonnellate durante una manovra di calzatura prima della movimentazione del blocco.
Si tratta, in poche parole, del bloccaggio e stabilizzazione del pezzo tramite strumenti come l'inserimento di cunei o scaglie di pietra. I soccorritori, intervenuti subito, cercarono di rianimare il 37enne per oltre 30 minuti senza però successo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e da qui è partita una vicenda giudiziaria che oggi ha portato al pagamento del risarcimento, degli interessi e degli oltre 80mila euro di spese legali. La ditta e il gruista, nel corso della causa, avevano cercato di attribuire a Savio un concorso di colpa, sostenendo anche l'assenza del casco protettivo.
Il Tribunale di Massa ha condannato l'azienda e l'operaio alla guida del mezzo impegnato a movimentare il blocco a risarcire i familiari dell'operaio 37enne deceduto: Savio ha lasciato infatti la compagna e la figlia alle quali ora spettano gli oltre 2 milioni e 200mila euro decretati dal giudice, con l'aggiunta di interessi e 80mila euro di spese legali.
La compagnia assicurativa della ditta coprirà fino a 927mila euro. Il giudice ha respinto la ricostruzione della difesa che voleva un concorso di colpa della vittima: secondo i legali dell'azienda e del gruista, infatti, Savio non aveva il casco protettivo.
Il giudice Michele Fornaciari ha respinto questi elementi, commentando come riportato da Il Tirreno: "Occorre rilevare che la presenza o meno del casco è irrilevante. Per altro dell’assenza del casco non vi è prova".
Per il magistrato, non sussiste inoltre negli atti la prova di una corresponsabilità della vittima. "Nel momento della movimentazione nell’area della società non avrebbe dovuto essere presente nessuno – ricorda il giudice -. O la movimentazione iniziò nonostante la presenza di Savio, ed allora è evidente che la responsabilità è tutta e solo dell’operatore; oppure fu Savio che, a movimentazione iniziata in sua assenza, si avvicinò".
Il Tribunale ha poi evidenziato che la movimentazione di un blocco di quelle dimensioni deve essere qualificata, per il gruista e per l'imprenditore, come esercizio di un'attività pericolosa. Dalla qualificazione, dunque, emerge che i soggetti in questione "sono senz'altro tenuti al risarcimento del danno".