La Cassazione sulla gelosia: “Non è un’attenuante in caso di stalking, neanche dopo un tradimento”

La gelosia non può essere una attenuante nei casi di stalking e lesioni aggravate, anche dopo un tradimento. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione rispetto al caso di un uomo milanese condannato – con questi capi d'accusa – nell'aprile del 2025 per aver perseguitato l'ex convivente e il suo partner.
Il 4 febbraio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'uomo (articolato in quattro articoli di censura), stabilendo pertanto che la gelosia provocata dal tradimento non può essere considerata un'attenuante. Nello specifico, è stato sottolineato che sentimenti "morbosi", espressione di possesso e supremazia, possono anzi configurare l’aggravante per motivi futili o abietti.
L'uomo, che era stato condannato a 9 mesi e 10 giorni di reclusione, poi sostituiti da una multa di 5.600 euro, secondo la Corte d'Appello, aveva perseguitato e aggredito la ex e il nuovo compagno, facendo piombare entrambi in uno stato di ansia e paura. Nel ricorso, l'imputato – che nel frattempo aveva intrapreso un percorso terapeutico – aveva contestato la decisione ritenendo la pena ingiusta, articolando quattro motivi di censura. Due di questi sono stati considerati infondati dalla Suprema Corte.
La Cassazione, infatti, ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, sottolineando che la gelosia "morbosa" è un’espressione di possesso e supremazia. Questo stato emotivo può diventare il movente di comportamenti violenti o persecutori e può integrare l’aggravante di aver agito per motivi futili o abietti. La sentenza ribadisce così che, anche in caso di tradimento, le emozioni non giustificano atti di violenza. La Corte ha però accolto uno dei motivi del ricorso legati a errori nella determinazione della pena. Per questo aspetto, gli atti sono stati rinviati a un'altra sezione della Corte d’appello di Milano, che dovrà stabilire nuovamente l’entità della sanzione, seguendo le indicazioni della Cassazione.