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Il cane ha morso un bambino? Per la Cassazione non è sempre colpa del padrone

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di pace di Castelvetrano aveva condannato per lesioni personali colpose una donna di 58 anni, proprietaria di un cane, finita sul banco degli imputati dopo che quest’ultimo aveva morso la gamba di un bambino.
A cura di Davide Falcioni
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I proprietari di cani hanno l'obbligo di vigilanza, ma non sempre si possono loro imputare responsabilità penali se l'animale causa lesioni a qualcuno. E' quanto si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di pace di Castelvetrano aveva condannato per lesioni personali colpose una donna di 58 anni, proprietaria di un cane, finita sul banco degli imputati dopo che quest'ultimo aveva morso la gamba di un bambino. La donna, secondo l'accusa, "per negligenza, imprudenza e imperizia" aveva lasciato "incustodito l'animale" lungo una strada, e "senza museruola". L'imputata, tuttavia, nel suo ricorso alla Suprema Corte, si era giustificata sostenendo che si era in presenza di "caso fortuito" perché il cane aveva morso il bambino dopo che la bicicletta condotta dal minorenne gli aveva schiacciato la coda.

La spiegazione della donna era stata giudicata "irrilevante" dal giudice di pace. Per la Cassazione, invece, si tratta di un aspetto da valutare nell'ambito del processo: "Se è pur vero che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane ‘copre' anche i comportamenti imprudenti altrui e che la colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente può al più concorrere con quella del garante, ma non elide quest'ultima – si legge nella sentenza depositata oggi della quarta sezione penale – va tuttavia osservato come nel caso di specie ci si trovi di fronte ad evenienza caratterizzata da assoluta abnormità ed eccentricità, che andava comunque presa in considerazione e che non poteva ritenersi ‘tout court' irrilevante". Inoltre, "trattandosi di affermare la responsabilità penale – aggiungono i giudici del ‘Palazzaccio' – occorre accertare in positivo la colpa dell'imputato e non è sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 del codice civile (articolo relativo al danno cagionato da animali, ndr) e all'inversione di prova (dell'eventuale caso fortuito) che la medesima comporta".

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