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Cosa vuol dire che i carabinieri vogliono trattare l’indagine sul delitto di Garlasco come fosse terrorismo

La Procura di Brescia sta cercando indizi sull’accusa di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’ex pm di Pavia Mario Venditti e di corruzione nei confronti del padre di Andrea Sempio. Al vaglio ci sono tutte le conversazioni del 2017 ma è impossibile risalire ai tabulati telefonici di allora, a meno che si tratti questo caso come un caso di terrorismo e di mafia. Ma un caso di corruzione come questo può veramente essere trattato come uno di antiterrorismo? Quali requisiti occorrono? A Fanpage.it lo ha spiegato l’ex procuratore di Tivoli Francesco Menditto.
Intervista a Francesco Menditto
Fino allo scorso settembre procuratore di Tivoli
A cura di Giorgia Venturini
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Si cercano messaggi, tabulati telefonici e qualsiasi conversazione di otto anni fa. A Brescia si indaga per corruzione in atti giudiziari l'ex pm di Pavia Mario Venditti e per corruzione il padre di Andrea Sempio. Secondo l'accusa, Giuseppe Sempio avrebbe pagato il procuratore per favorire l'archiviazione (chiesta e ottenuta nel 2017) delle indagini del figlio, che allora come oggi è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva.

Al centro degli accertamenti ci sarebbero anche gli stretti collaboratori di Venditti a Pavia: ovvero l'ex responsabile dell’aliquota di polizia giudiziaria Silvio Sapone, il maresciallo Giuseppe Spoto e Antonio Scoppetta. Questi tre non sono indagati, ma gli inquirenti cercando indizi anche nelle loro conversazioni telefoniche. Eppure nelle indagini della Procura di Brescia c'è un ostacolo: non si può risalire ai tabulati telefonici quando è passato così tanto tempo. A meno che non si tratti questo caso come un'indagine per terrorismo o per criminalità organizzata. Ed è esattamente quello che hanno chiesto i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano alla Procura di Brescia lo scorso luglio, contando che le indagini erano scattate dopo il ritrovamento di un biglietto in casa Sempio nel sopralluogo dello scorso 14 maggio. Ma un caso di corruzione come questo può veramente essere trattato come uno di antiterrorismo? Quali requisiti occorrono? E perché si invoca l’articolo 132 del Codice della privacy? A Fanpage.it lo ha spiegato l'ex procuratore di Tivoli Francesco Menditto.

In cosa consiste l’articolo 132 del Codice della privacy?

Stabilisce che tutti gli operatori telefonici, sia per linea fissa che per linea mobile (smartphone), devono conservare i dati relativi al traffico telefonico e telematico.
Il traffico telefonico, raccolto nei cosiddetti ‘tabulati', deve essere conservato per 24 mesi e contiene tutti gli elementi relativi alle telefonate e ai messaggi (SMS o whatsapp) ricevuti o inviati con il numero chiamante, l’esito (risposta o mancata risposta), la durata e l’orario, ma non il loro contenuto (noto solo con le intercettazioni effettuate durante la telefonata o l’inoltro del messaggio).

Se il traffico telefonico riguarda un telefono mobile (cellulare o smartphone) nel ‘tabulato' vi sono ulteriori utili dati (oltre a quelli indicati): individuazione dell’area da cui è stata effettuata la telefonata ed è proseguita nel caso in cui la persona sia stata in movimento; dati identificativi del cellulare (IMEI) e della scheda SIM (ICCID) utilizzati.

Il traffico telematico contiene tutte le informazioni relative alla connessione alla rete Internet col cellulare o smartphone tramite il proprio operatore (cd connessione dati cellulare), ma non quelle relative ai collegamenti tramite Wi-Fi.

Quando si può richiedere l'estensione dei tabulati telefonici?

Occorre un provvedimento del Giudice (Gip) su richiesta del pubblico ministero (o del difensore dell’imputato o della persona offesa) quando vi sono: “sufficienti indizi” di reati (vale a dire elementi di una certa consistenza circa la commissione del reato); reati di una certa gravità (se è previsto l’ergastolo o la pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ad esempio, truffa); delitti di gravi minacce o molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, sempre che l’acquisizione sia rilevante per l'accertamento dei reati. Il pm può provvedere d’urgenza con successiva convalida del giudice.

Per un'inchiesta antiterrorismo o mafia fino a quanti anni indietro di può accedere ai tabulati?

Per terrorismo e mafia e altri gravi reati il termine di conservazione fu esteso (nel 2017), anche in attuazione di una Direttiva dell’Unione europea, a sei anni, al termine di un ampio dibattito e di non poche polemiche. Una disciplina necessaria e condivisibile per assicurare indagini adeguate in materie di estremo rilievo per uno Stato democratico, tanto che la norma (art. 24 l. n. 167/2017) richiama “le straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale” e “le finalità dell'accertamento e della repressione” di gravi reati specificamente indicati e in materia di mafia. Si applica l’estensione, dunque, ai delitti in materia di terrorismo (ad es. articolo da 270 a 274 del codice penale); in materia di mafia specificamente indicati (ad esempio, art. 416-bis codice penale di associazione mafiosa, delitti aggravati del metodo mafioso o tali da agevolare l’associazione mafiosa, etc.; gravi delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a) codice di procedura penale (ad esempio, omicidio rapina o estorsione aggravata, tentati o consumati).

Quali sono le caratteristiche che trasforma un'indagine in un caso di terrorismo?

Il pm valuta gli elementi raccolti e deve individuare uno dei delitti indicati dagli artt. 270 e successivi del codice penale.

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