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Cosa fare coi regali di Natale che non funzionano o non ci piacciono: il vademecum Aduc

L’Aduc, Associazione diritti utenti e consumatori, ha pubblicato un pratico vademecum coi consigli su cosa fare dei regali di Natale guasti o non graditi.
A cura di Davide Falcioni
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Foto di JD Hancock.
Foto di JD Hancock.

Non sempre i regali ricevuti a Natale corrispondono a quello che si desiderava. Al contrario: le delusioni sono spesso dietro l'angolo e non è detto che riciclarli – donandoli a qualcun altro – sia sempre la soluzione migliore. Sotto l’albero, infatti, possono essere rimasti regali non funzionanti o non abbastanza apprezzati. Che fare? Si può "rimediare" sostituendoli, facendoseli riparare o chiedendo indietro i soldi. È quanto spiega l’Aduc, Associazione diritti utenti e consumatori, in un vademecum pubblicato in questi giorni.

Se il regalo è guasto

Se il regalo è guasto o non corrisponde a quanto descritto nella confezione, vale la Garanzia legale a carico del venditore. "Il venditore – spiega l'Aduc – deve riparare o sostituire il bene entro ‘tempi congrui', da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione, sono a carico del venditore".

Se il regalo è indesiderato

Qualora il regalo non corrisponda minimamente a quello che si desiderava secondo l'Aduc si può esercitare il diritto di recesso. Tuttavia "per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto". Per gli acquisti online o fuori dai locali commerciali "si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. È consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso".

Se il venditore o produttore non è disponibile

Come spiega l'Aduc qualora il venditore o il produttore non siano disponibili " è necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora o pec e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace". Se venditore e produttore sono in un Paese dell’Unione Europea, "è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l’intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l’Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono specifiche modalità, anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano. Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l’Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano è difficile ottenere giustizia".

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