Chiesa annulla le nozze, ma per lo Stato sono valide se la convivenza è di almeno tre anni

La nullità delle nozze concordatarie sancita dai giudici ecclesiastici non può essere riconosciuta dallo Stato italiano se la convivenza coniugale si è protratta per almeno tre anni. È questa la decisione dei giudici delle sezioni unite civili della Cassazione che, con una sentenza depositata giovedì, hanno così definitivamente chiarito una questione sollevata da tempo. La Corte di Cassazione in particolare si è pronunciata in merito a una lunga vicenda giudiziaria nella quale una moglie aveva chiesto di far valere gli effetti civili della nullità del suo matrimonio dichiarata dal tribunale ecclesiastico del Triveneto. Il caso riguardava il matrimonio di una coppia di Bassano del Grappa celebrato nel 1998 e poi dichiarato nullo, nel gennaio del 2009, dal Tribunale ecclesiastico regionale del Triveneto "per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna". La vicenda era poi approdata davanti alla giustizia italiana fino alla sentenza della Corte d'appello di Venezia che , nel gennaio del 2011, aveva annullato il matrimonio anche per lo stato italiano dichiarando l'efficacia della sentenza ecclesiastica perché "la sentenza canonica non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno".
Alt all'annullamento facile delle nozze
La Cassazione però ora ha sottolineato che "la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico nonostante la sussistenza della convivenza coniugale". In sostanza la Suprema Corte, pur rigettando il ricorso in questione da parte dell'uomo, ha limitato la possibilità che le sentenze di nullità delle nozze pronunciate dai tribunali ecclesiastici siano considerate valide anche per lo Stato quando la durata della convivenza coniugale duri da almeno tre anni. La Suprema Corte tuttavia ha respinto il ricorso dell'uomo poiché questi ha fatto valere il motivo di ricorso solo in Cassazione e non anche davanti alla Corte d'Appello di Venezia.