Bocciato a 13 anni per il sei in condotta a Vicenza, il TAR annulla la decisione: “È un alunno plusdotato”

Un tredicenne vicentino, alunno brillante con risultati più che positivi in tutte le materie, era stato fermato a fine anno scolastico non per insufficienze, ma per un sei in condotta. La scuola lo aveva ritenuto “disturbante” e aveva deciso di non ammetterlo alla classe successiva.
Ma il TAR del Veneto ha ribaltato quella scelta, sancendo un principio destinato a fare giurisprudenza: la plusdotazione cognitiva va riconosciuta e tutelata con percorsi personalizzati, non penalizzata.
Il caso: comportamento irrequieto, ma plusdotato
Il ragazzo frequentava la seconda media in un istituto comprensivo di Altavilla Vicentina. Nel corso dell’anno aveva riportato quattro sei, quattro sette e quattro otto, senza nessuna insufficienza. A pesare sul suo destino è stato però il voto in condotta, abbassato a sei per via di atteggiamenti ritenuti irrispettosi delle regole e di difficoltà a seguire il ritmo della classe.
Dietro quei comportamenti c’era però una condizione certificata: due psicologhe avevano diagnosticato al tredicenne una plusdotazione cognitiva, cioè un quoziente intellettivo superiore alla media accompagnato da immaturità emotiva e comportamentale. Un quadro che porta spesso i ragazzi “gifted” a manifestare noia, demotivazione e frustrazione durante le lezioni, sfociando in azioni considerate di disturbo.
Le richieste della famiglia: un Piano Didattico Personalizzato mai attivato
Fin dall’inizio dell’anno i genitori avevano chiesto all’istituto di predisporre un Piano Didattico Personalizzato, previsto dalla normativa sui Bisogni Educativi Speciali e applicabile anche agli alunni ad alto potenziale. Il Ministero lo aveva chiarito già nel 2019, ma la scuola ha sempre rifiutato di procedere.
La preside, ad aprile, aveva motivato la decisione sostenendo che nelle relazioni psicologiche mancava l’indicazione numerica del quoziente intellettivo. Un requisito che, come hanno sottolineato i giudici, non è previsto da alcuna disposizione normativa. Nel frattempo, il Consiglio di Classe aveva adottato provvedimenti disciplinari, vietando al ragazzo di partecipare a una corsa campestre e a un’uscita didattica.
La sentenza: “disparità di trattamento” e bocciatura illegittima
Il TAR, con la sentenza n. 1530/2025 depositata l’8 settembre, ha accolto il ricorso presentato dai genitori con l’assistenza legale dell’avvocata Ermelinda Maulucci. Secondo i giudici, negare il percorso personalizzato in presenza di certificazioni di plusdotazione ha prodotto “una disparità di trattamento del minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto”.
La bocciatura, fondata solo sul voto di condotta, è stata quindi annullata. Il tribunale ha osservato che imporre la ripetizione dell’anno a uno studente con capacità cognitive superiori, senza alcuna insufficienza da colmare, non farebbe che peggiorare la situazione: la ripetizione di contenuti già appresi accrescerebbe la noia e i comportamenti problematici, contraddicendo la funzione educativa della scuola.
Un precedente per i ragazzi plusdotati
Il verdetto rappresenta un passaggio importante per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale, troppo spesso trascurati o confusi con semplici alunni indisciplinati. La sentenza stabilisce che la scuola non può rifiutarsi di predisporre misure di supporto basandosi su interpretazioni arbitrarie e che la plusdotazione non può più essere relegata a una questione marginale.
Il TAR ha imposto all’istituto di rivedere la decisione e di riammettere il ragazzo alla classe successiva, considerando i risultati scolastici positivi e la necessità di un percorso didattico che valorizzi le sue capacità, invece di soffocarle.
Un messaggio chiaro: la scuola deve saper riconoscere e accompagnare anche le intelligenze fuori dagli schemi, trasformando ciò che appare come un problema di disciplina in un’occasione di crescita.