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La Cassazione conferma: per gli statali resta l’articolo 18

La Suprema Corte ha sostanzialmente dato ragione al Governo, confermando che le modifiche introdotte con il Jobs Act non si applicano ai dipendenti statali.
A cura di Redazione
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È stata depositata oggi la sentenza numero 11868 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, che fa chiarezza su una controversia apertasi subito dopo l’approvazione definitiva del Jobs Act, o meglio, della nuova disciplina dei licenziamenti. La Suprema Corte era chiamata a esprimersi sull’applicabilità delle nuove norme sui licenziamenti illegittimi anche alla Pubblica Amministrazione.

Dopo averne lungamente dibattuto, i giudici hanno sostanzialmente sposato la linea del Governo, secondo cui le nuove norme non possono applicarsi ai dipendenti pubblici. In tal senso, era stato lo stesso ministro Madia a spiegare come le nuove norme non potessero applicarsi agli statali, per i quali l’articolo 18 non era mai stato modificato, né dalla legge Fornero, né dal Jobs Act di Poletti. Per il ministero, infatti, le tutele sono diverse perché “diversa è la natura del datore di lavoro”. Stessa conclusione alla quale sono arrivati i giudici, esprimendosi sulla legge Fornero:

"Ai rapporti di lavoro disciplinati dal dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2 (le norme generali sul lavoro pubblico, ndr), non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 (riforma del lavoro Fornero, ndr) all'art.18 della legge 20.5.1970 n.300 (lo Statuto dei lavoratori,ndr), per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall'art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma".

Il ricorso in Cassazione era stato promosso dal ministero per le Infrastrutture, che aveva licenziato un dipendente perché in possesso di un doppio lavoro. l'uomo aveva ottenuto un risarcimento dal Tribunale, appellandosi alla legge Fornero (che sancisce la possibilità di risarcimento anche in caso di giusta causa).

Ricordiamo che una prima modifica all’articolo 18 era stata formulata dalla legge Fornero, che aveva previsto la discrezionalità del giudice per stabilire il reintegro in alcuni casi di licenziamento illegittimo; poi l’intervento del Jobs Act aveva ristretto il campo, limitando di fatto il reintegro ai soli casi di licenziamento per motivi discriminatori (negli altri casi si applica il solo risarcimento).

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