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I giudici riconoscono la maternità surrogata di una coppia gay: “Entrambi padri”

La Corte d’Appello di Trento ha riconosciuto la possibilità per 2 uomini di essere considerati entrambi padri di 2 bambini nati all’estero grazie alla maternità surrogata.
A cura di Antonio Palma
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Con un sentenza destinata a far discutere, la Corte d’Appello di Trento ha riconosciuto, per la prima volta in Italia, la possibilità per 2 uomini di essere considerati entrambi padri di 2 bambini nati all'estero grazie alla maternità surrogata. L'ordinanza, emessa il 23 febbraio scorso, è definita storica dal sito www.articolo29.it che ha diffuso la notizia perché stabilisce che due gemellini nati nell'ambito del progetto di genitorialità di una coppia omosessuale attraverso la procreazione assistita possono avere due padri. Nel dettaglio, i giudici hanno riconosciuto l'efficacia giuridica di un provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra i due minori, nati grazie alla tecnica del cosiddetto «utero in affitto» negli Stati Uniti , e il loro padre non biologico.

In sostanza la Corte, riconoscendo il certificato di nascita di un altro Stato attestante la doppia paternità, ha sancito che  non è accettabile stabilire la paternità solo seguendo il paradigma genetico/biologico e che la  volontà di cura prevale sul legame biologico. Per i giudici è da escludere “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”.

La sentenza stabilisce "l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa", ha spiegato Marco Gattuso, direttore del portale di studi giuridici di "Articolo 29", aggiungendo: "Per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso".

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