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Yara Gambirasio, motivazioni sentenza d’appello: “Dna è di Bossetti, prova irripetibile”

La corte d’assise d’appello di Brescia ha depositato le motivazioni del verdetto nei confronti di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in secondo grado lo scorso luglio. I giudici hanno spiegato che non vi sono più campioni di materiale genetico in misura idonea a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni del dna trovato sul corpo di Yara.
A cura di Susanna Picone
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Il Dna rintracciato sugli indumenti di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata morta il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola, corrisponde a quello di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello condannato all’ergastolo in primo e secondo grado perché accusato dell’omicidio della minorenne. Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Brescia in un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui nel luglio scorso hanno confermato la condanna all’ergastolo già inflitta all’imputato – che da sempre sostiene di essere innocente – in primo grado. I giudici hanno spiegato che la richiesta dei difensori di Bossetti di disporre una super perizia genetica durante il processo d’appello è stata bocciata perché è stato un accertamento irripetibile a inchiodare il muratore: il materiale biologico estrapolato dagli indumenti di Yara è infatti stato utilizzato tutto in fase di indagini e quindi mancano campioni genetici in quantità sufficiente per effettuare eventuali nuovi accertamenti.

Le motivazioni della sentenza d'appello del processo Yara

“Non vi sono più campioni di materiale genetico in misura idonea”, è quanto spiegano i giudici della Corte presieduta da Enrico Fischetti. “Si deve ribadire quindi ancora una volta e con chiarezza che un'eventuale perizia, invocata a gran voce dalla difesa e dallo stesso imputato – si legge ancora nel provvedimento- non consentirebbe nuove amplificazioni e tipizzazioni, ma sarebbe un mero controllo tecnico sul materiale documentale e sull’operato dei Ris”. Questo significa che “la famosa perizia genetica sarebbe necessariamente limitata a una mera verifica documentale circa la correttezza dell’operato del Ris e dei consulenti dell’accusa, pubblica e privata”. Perciò, “deve ritenersi che la doglianza della difesa circa la violazione dei principi del contraddittorio e delle ragioni difensive sia del tutto infondata”. Intanto è notizia di oggi che i difensori di Bossetti sarebbero al lavoro su una sorta di dossier di 40 pagine su Yara emerso in un’inchiesta sulla pedofilia chiamata “Black Shadow” coordinata dalla procura di Trento.

Il delitto di Yara "dai contorni sessuali"

Per la Corte, le finalità dell'aggressione a Yara Gambirasio furono “dai contorni sessuali”. I giudici hanno fatto riferimento anche alle analisi dei computer dell'imputato dalle quali si deduce “un insistente e perdurante interesse per adolescenti in età puberale”. “Non solo l'imputato è raggiunto dalla prova granitica del Dna diretta in quanto rappresentativa direttamente del fatto da provare, collocandolo sul luogo dell'omicidio” ma anche “da una serie di elementi indiretti che uniti tra di loro consentono di giungere a una sicura affermazione di responsabilità”.

Media non hanno influenzato il processo a Bossetti

Per i giudici di Brescia il processo d'appello per l'omicidio di Yara “oltre a svolgersi nelle aule di giustizia si è svolto parallelamente sui media, alimentandosi di notizie vere e notizie false, senza peraltro in alcun modo influenzare la regolarità e serenità del processo giudiziario”. “Pure senza approfondire il tema irrilevante, su chi abbia alimentato (o contribuito ad alimentare) il processo mediatico – aggiungono i giudici nelle motivazioni – appare alquanto singolare e paradossale che la difesa e l'imputato, dopo aver fatto specificatamente appello alla necessità di chiudere giornali, di spegnere la tv, di abbandonare il web e aprire i codici e la Costituzione, abbiano dato il loro consenso alla ripresa audio e televisiva del processo di secondo grado, di seguito non autorizzata dalla Corte”.

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