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Arresti tra ultras di Milan e Inter

Cosa rischiano Milan e Inter a livello penale e sportivo per l’inchiesta sugli ultras

Le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Curve dei club ha portato all’emissione di misure cautelari nei confronti di 18 capi ultrà. Quali sono le possibili ricadute sulle società in seguito all’indagine della Procura di Milano?
A cura di Maurizio De Santis
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Cosa rischiano Milan e Inter in seguito all'inchiesta giudiziaria della Procura di Milano? Le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Curve dei club ha portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 18 capi ultrà (indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione, lesioni e un'altra serie di gravi reati) e scoperchiato la promiscuità di traffici indiscriminati all'interno del mondo del tifo rossonero e nerazzurro, comprese presunte pressioni dirette su calciatori e allenatori (in un caso specifico emerso, su Skriniar e Inzaghi) o, addirittura, per indirizzare le scelte rispetto a un tecnico gradito (è il caso di Conte, scaturito in un'intercettazione).

Cos'è il procedimento di prevenzione nei confronti di Milan e Inter, cosa può accadere

Né Milan né Inter risultano indagate ma nei loro confronti gli inquirenti hanno avviato un "procedimento di prevenzione". È un istituto giuridico che non ha scopo repressivo ma incoraggia le società, onde evitare un diretto controllo giudiziario, a una sorta di auto-risanamento interno e, più ancora, ad adottare contromisure adeguate a livello organizzativo per recidere qualsiasi eventuale forma di contaminazione, contatto anomalo e soprattutto attività (quali la gestione dei biglietti) che per gli ultrà non solo è un modo ulteriore per aumentare gli introiti ma anche per trovare una possibilità di legittimazione presso i club stessi. In buona sostanza, dovranno essere abbastanza convincenti nel sostenere in un contraddittorio di aver tagliato ogni legame con quella frangia di mondo ultrà.

Cosa potrebbe accadere se la Procura dovesse ritenere non soddisfatto il "procedimento di prevenzione" rilevando inerzia colposa o cattiva organizzazione interna tali d'avere in qualche modo agevolato le attività delle persone sotto inchiesta per un determinato tipo di reati? L'articolo 34 del decreto legislativo 159/2011 fa sì che scatti la messa in amministrazione giudiziaria della società o di singoli suoi settori di attività, come spiegato ai punti 1 e 2 della norma.

  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.
  2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

L'obiettivo è fornire abbastanza anticorpi a un'impresa così da renderla immune da qualsiasi tentativo di infiltrazione criminale, bonificarla eventualmente da quegli elementi inquinanti per restituirla "pulita" al libero mercato.

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La procura Figc acquisisce gli atti: vuole verificare condotte rilevanti per l'ordinamento sportivo, le possibili sanzioni

Fin qui le possibili ricadute che riguardano il percorso della giustizia ordinaria ma c'è anche l'aspetto sportivo che comporta altri tipi di rischi. Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto ai pm della Procura di Milano di acquisire l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto. Vuole verificare se ci sono possibili condotte "rilevanti" per l'ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati.

Il comma 10 dell'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva sulla prevenzione dei fatti violenti prende in esame la situazione in questione: "Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria". Nel caso dovessero essere accertate violazioni, si va incontro a squalifica o inibizione a tempo oltre a una ammenda che, per la Serie A, può arrivare fino 20 mila euro.

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