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Una gara a porte chiuse per l’Udinese dopo gli insulti razzisti a Maignan: la decisione del Giudice Sportivo

Una gara a porte chiuse per l’Udinese dopo gli insulti razzisti a Maignan: questa la decisione del Giudice Sportivo.
A cura di Vito Lamorte
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Una gara a porte chiuse per l'Udinese dopo gli insulti razzisti a Maignan: è questa la decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti che si sono verificati al Bluenergy Stadium di Udine in occasione della partita contro il Milan. 

Sul caso sono stati aperti due dossier, uno dalla giustizia ordinaria e uno da quella calcistica. La prima, con la Questura e la Digos di Udine a lavoro per trovare i responsabili utilizzando le immagini delle telecamere del circuito interno dello stadi (uno è già stato individuato: si tratta di un 46enne di Udine, per il quale è già scattato il DASPO per 5 anni e la denuncia penale); e la seconda in merito al filone sportivo, con gli ispettori della procura federale presenti sabato a Udine hanno avuto un colloquio di 40 minuti con Mike Maignan.

La squadra friulana giocherà una partita a porte chiuse e non avrà i tifosi allo stadio contro il Monza.

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cco il testo del comunicato del Giudice Gerardo Mastrandrea:

Il Giudice Sportivo,

Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;

Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 3dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

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