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Meno di 10 secondi non è molestia, l’avvocato della studentessa: “Mi ha chiesto perché non fosse reato”

Il commento dell’avvocato Andrea Buitoni che difende la studentessa che ha denunciato un bidello per averla palpeggiata all’interno dell’istituto scolastico, assolto in primo grado dalle accuse.
A cura di Simona Berterame
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Dal profilo Instagram "Tg Rossellini"
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Un collaboratore scolastico dell'Istituto Cine Tv Roberto Rossellini  è stato assolto dall'accusa di molestie per aver toccato "brevemente" il sedere a una studentessa di 17 anni. "Il fatto non costituisce reato" secondo i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Roma. I fatti risalgono ad aprile 2022 quando la giovane ha sporto denuncia per essere stata palpeggiata per alcuni secondi mentre saliva le scale dell'istituto. Per la difesa dell'imputato, un uomo di 66 anni, si sarebbe trattato di un gesto "scherzoso e privo di malizia". I giudici hanno sposato questa tesi e il 6 luglio hanno emesso una sentenza di assoluzione in primo grado. Abbiamo rivolto alcune domande all'avvocato Andrea Buitoni, difensore della studentessa.

Partiamo dal clamore. Si aspettava tutta questa indignazione dopo la notizia della sentenza?

Le sentenze non devono indignare. Possono stupire questo sì e confesso che alla lettura del dispositivo lo stupore l’ho provato anche io, nonostante l’esperienza mi abbia insegnato che non sempre i risultati attesi si ottengono in prima battuta. Non la commenterò in questa sede, non è mio compito: senz’altro sarà oggetto di critica in sede d’appello.

Si aspettava un esito simile?

Come detto, mi ha sorpreso. I Giudici hanno riconosciuto la veridicità del racconto della ragazza (supportato da molteplici riscontri esterni) e appurato che “la condotta posta in essere dall’imputato […] integra sicuramente l’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609 bis c.p.” avendo “infatti repentinamente toccato i glutei della parte lesa, zona erogena”.

I giudici hanno voluto sposare la tesi dell’atto scherzoso sostenuta dalla difesa? 
Sì anche se la situazione è più complessa: il Tribunale, pur riconoscendo quando sopra, ha escluso “l’intento libidinoso o di concupiscenza” dell’imputato.

Possiamo spiegare meglio  la questione dei “pochi secondi” che tanto ha indignato. Esistono dei precedenti a livello di sentenze?
Prima di spiegarla ad altri mi dia il tempo di spiegarla a me stesso perché attualmente me ne sfugge il senso
logico. Per quanto a mia conoscenza, la giurisprudenza considera che integra la fattispecie anche il contatto
superficiale e fugace delle zone erogene della vittima, senza che le intenzioni dell’agente vengano in rilievo:
la norma tutela la libertà sessuale della vittima e si disinteressa dei motivi che hanno determinato l’azione.
Queste motivazioni lasciano invece intendere che laddove l’autore del fatto non agisca per il proprio
piacere, il reato non sussisterebbe.

Ora l’imputato volendo potrebbe tornare a lavorare nell’istituto?
Il tribunale ha revocato la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio.

Come ha reagito la sua assistita dopo una notizia del genere? 
Chiedendomi di andare avanti perché un fatto del genere sia riconosciuto come reato.

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