Unioni civili gay, il nuovo testo: come le nozze ma senza adozioni

Presentato in commissione Giustizia al Senato il nuovo testo unificato sulle unioni civili dell’esponente del Pd Monica Cirinnà su cui nei prossimi giorni si confronteranno le forze politiche: “Due persone dello stesso sesso – è l’incipit del nuovo testo – costituiscono un’unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all’ufficiale di stato civile”. Il testo è stato portato da 18 a 22 articoli e sostanzialmente ribadisce i pilastri del testo base con cui la relatrice si era presentata in commissione. I primi sette articoli del testo base sono riservati al Titolo I, quello delle “unioni civili tra persone dello stesso sesso”, e ruotano attorno al principio che viene espresso all'articolo 3 secondo cui “ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio”, esclusa la possibilità di adottare dei bambini. Si regolamenta l'istituzione del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso “presso gli uffici del registro di ogni comune italiano” al quale si possono iscrivere “alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo”.
Regolamentazione delle unioni civili e convivenze
L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento – si legge – deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve inoltre contenere i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile. Presenti anche le norme sulla scelta del cognome della nuova famiglia nata da un’unione gay che potrà essere conservato o modificato in caso di nuova unione civile. Anche le parole “coniuge”, “marito”, “moglie”, ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla “parte della unione civile tra persone dello stesso sesso”. Il resto del provvedimento tratta del riconoscimento delle convivenze di almeno tre anni: ai conviventi sono riconosciuti diritti in caso di malattia e di ricovero di uno dei due, la reversibilità dei contratti di locazione e l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché della corresponsione degli alimenti, in caso di fine della convivenza.