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Tasi, il Cdm vara il decreto per rinvio prima rata nei comuni in ritardo

Il decreto ponte, che rinvia la prima rata al 16 ottobre, vale solo per quei comuni che non hanno deliberato l’aliquota entro il 23 maggio.
A cura di Antonio Palma
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che rinvia il pagamento della prima rata Tasi dal 16 giugno al 16 ottobre. La nuova scadenza della prima rata dell’imposta sui servizi indivisibili è valida solo nei comuni ritardatari cioè quelli che non hanno ancora assunto le delibere sulle aliquote. Nel decreto viene stabilito che  per i Comuni che hanno già deliberato l'aliquota entro il 23 maggio la data di scadenza della prima rata resta il 16 giugno 2014. I comuni ritardatari invece dovranno deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni. Chi non provvedesse entro la data indicata sul testo, l'imposta sarà dovuta applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e sarà versata in un'unica soluzione il 16 dicembre 2014. Inoltre, come spiega una nota della Presidenza del Consiglio, “nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall'inquilino sarà nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.

Decreto valido solo per i comuni ritardatari

Il decreto approvato dal consiglio dei Ministri è un  “decreto ponte”, cioè identico all'emendamento approvato in Senato al decreto sul taglio dell'Irpef. L’approvazione d’urgenza del nuovo decreto è stata necessaria perché il decreto Irpef, è ancora all’esame della Camera e molto probabilmente non sarà convertito prima del 16 giugno. Il ministero dell'Interno per evitare problemi ai comuni erogherà anticipazioni di liquidità per coprire i mancati incassi, l'importo, sarà “corrispondente al 50% del gettito annuo della Tasi, stimato ad aliquota di base". Lo stesso testo approvato dal Cdm stabilisce inoltre che dal 2015 i Comuni dovranno assicurare “la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati”.

Come si paga la Tasi

Per il pagamento della Tasi bisogna utilizzare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. La Tasi a differenza dell’Imu va pagata anche sulla prima casa. Nel caso in cui la casa è affittata, l’imposta va pagata sia dall’affittuario che dal proprietario anche se in percentuali diverse. La quota della Tasi a carico dell’affittuario va dal 10% al 30% e a decidere saranno i singoli comuni, il resto è a carico del proprietario dell’immobile. Ognuno è responsabile della sua quota, quindi il proprietario non è responsabile del mancato pagamento della quota spettante all'inquilino e viceversa.  In caso di coniugi separati, l’assegnatario dell’immobile è il solo che dovrà pagare la Tasi. Intanto per i proprietari di seconde case entro il 16 giugno andrà pagata anche l’Imu. Per quanto riguarda le aliquote il tetto è fissato al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per le altre. I Comuni possono aumentare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%. Per le prime case si arriva quindi a un massimo del 3,3 per mille, per le altre all'11,4 per mille. La base imponibile è la stessa dell'Imu.

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