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Superbonus e bonus edilizi, il 4 aprile ultima scadenza per cessione del credito: cosa bisogna fare

Per il superbonus e gli altri bonus edilizi, il 4 aprile è l’ultimo giorno per comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nel 2023. Chi non lo fa perderà il diritto di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito, e dovrà pagare per intero i lavori per poi detrarre l’importo del bonus dalle sue imposte negli anni.
A cura di Luca Pons
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Giovedì 4 aprile 2024 è l'ultimo giorno per comunicare all'Agenzia delle Entrate che si utilizza lo sconto in fattura e la cessione del credito per un bonus edilizio, incluso il superbonus, e inviare tutta la documentazione necessaria. Per effetto dell'ultimo decreto Superbonus varato dal governo Meloni e pubblicato in Gazzetta ufficiale, infatti, non esiste più la remissione in bonis, che permetteva di rimandare questa scadenza fino al 15 ottobre pagando solo una sanzione da 250 euro. Chi è in ritardo e non consegna i documenti in tempo, quindi, perderà la possibilità di usare la cessione del credito.

Il governo è intervenuto così per fare in modo che, dopo il 4 aprile, ci sia un quadro completo dei lavori che applicano lo sconto in fattura. Tuttavia, c'è anche chi potrebbe restare tagliato fuori perché pensava di avere più tempo. Il governo conferma la linea dura sul Superbonus, che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha più volte criticato. Giuseppe Conte, capo del governo che aveva introdotto il bonus, a Porta a porta ha detto: "Cari ministro Giorgetti e presidente Meloni, volete parlare ancora di superbonus e usarlo come capro espiatorio per la vostra incapacità e i vostri fallimenti? Fatelo, ma dite anche i benefici. Siamo stati locomotiva d'Europa e abbiamo ridotto tantissimo le emissioni climalteranti avvantaggiandoci rispetto al regolamento europeo che ce lo imporrà".

Chi deve comunicare i pagamenti e cosa succede se non lo fa in tempo

Ora restano pochi giorni a chi ancora deve effettuare le comunicazioni necessarie relative ai lavori effettuati nel 2023. La scadenza del 4 aprile vale per tutti, senza deroghe o eccezioni, a differenza di altre norme del decreto. Anche chi ha inviato la Cilas entro il 16 febbraio del 2023, ma poi non ha ancora pagato nulla perché si è appoggiato sullo sconto in fattura, è obbligato a registrare i pagamenti.

Chi non ci riuscisse non perderà il diritto al bonus edilizio, ma non potrà utilizzare lo sconto in fattura. Questo significa che dovrà pagare i lavori per intero, e poi scalare l'importo del bonus dalle proprie dichiarazioni dei redditi nel corso degli anni. Lo stesso vale per chi ha comunicato le informazioni sui pagamenti, ma ha fatto un qualche errore: l'ultima scadenza per correggerlo è sempre il 4 aprile.

Chiaramente, pagare subito i lavori e poi detrarre il bonus comporta diversi lati negativi per il cliente. Al di là della spesa iniziale, che con lo sconto in fattura non c'è o è molto ridotta, c'è poi la questione della capienza fiscale. Ovvero, ciascuno ogni anno non può scalare dalla propria dichiarazione dei redditi più di una certa somma, legata a quanto paga di Irpef. Chi ha un reddito medio o basso, quindi, potrebbe avere difficoltà a detrarre tutto l'importo del bonus edilizio nel corso degli anni, e quindi potrebbe essere obbligato a rinunciare a parte della somma.

Come possono cambiare le norme sul Superbonus

Il testo del decreto ora passa nelle mani del Parlamento, che nei prossimi due mesi potrebbe apportare delle modifiche nell'iter per convertirlo in legge. Il governo ha insistito perché non ci siano cambiamenti che portano nuove spese alle casse dello Stato, per cui il margine di manovra sarà molto limitato. Un'unica modifica, apportata dall'esecutivo stesso prima di pubblicare il decreto, ha riguardato i Comuni delle zone colpite da terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: qui per i lavori di ricostruzione non ci sarà lo stop alla cessione del credito. Ci sarà comunque un limite prefissato di spesa: 400 milioni di euro, di cui 70 milioni specificamente per i terremoti del 6 aprile 2009.

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