Prezzo mascherine chirurgiche non può superare 1,50 euro. Le Ffp costeranno da 5,75 a 9,50 euro

Le mascherine chirurgiche, i dispositivi di protezione individuale e diverse tipologie di mascherine filtranti possono essere venduti "al dettaglio", "anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie, poste a carico del venditore". È una delle norme contenute nella bozza delle proposte del dl Rilancio, al momento in via di stesura.
Come era stato annunciato già dal presidente del Consiglio Conte durante la presentazione del dpcm dello scorso 26 aprile, per i dispositivi di protezione è stato fissato un prezzo massimo: il costo finale di vendita delle mascherine chirurgiche praticato dai rivenditori non può superare 1,50 euro il pezzo, come si legge nella bozza delle proposte per il decreto riservata, nella parte dedicata alla sanità. Il ministero della Salute chiede poi al governo che le mascherine Ffp (a secondo del modello) costino tra i 5,75 e i 9,50 euro l'una. In particolare, il costo delle mascherine Ffp2 senza valvola non può superare 5,75 euro; quello delle Ffp2 con valvola non può essere superiore a 6,50 euro; le Ffp3 senza valvola hanno un prezzo massimo di 6 euro; mentre le Ffp3 con valvola hanno un costo massimo di 9,50 euro.
Il prezzo massimo di vendita consigliato, si spiega, è determinato applicando un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato, e comunque in ogni caso non superiore al 50% del costo di importazione. Il prezzo finale di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali non deve comunque superare l'importo indicato nella bozza: per disinfettanti e igienizzanti a base idroalcolica, il prezzo varia dai 2 euro delle soluzioni disinfettanti a base analcolica (confezione fino a 400 ml) ai 7,20 euro delle confezioni grandi di soluzioni disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (confezione da 1000 ml). L'obbligo di indicare il prezzo massimo di vendita consigliato, si aggiunge, può essere esteso, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, a tutti i prodotti ritenuti essenziali in situazioni di comprovata necessità ed urgenza.