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Referendum sulla giustizia 2026

Perché il video di Barbero sul referendum non è una fake news e non andava oscurato

Fact-checking del fact-checking: il debunking di David Puente è impreciso e superficiale. E con gli accordi tra Open e Meta, l’analisi dello storico viene silenziata, nonostante descriva con precisione l’effetto politico sulla giustizia della riforma Meloni-Nordio.
A cura di Roberta Covelli
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Alessandro Barbero ha pubblicato un video in cui spiega le ragioni per cui voterà No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni e firmata dalla leader di Fratelli d’Italia e dal ministro Nordio. L’intervento, di taglio storico-politico, è diventato rapidamente virale, ma pochi giorni dopo è stato oggetto di fact-checking da parte di David Puente, debunker di Open, la testata fondata da Enrico Mentana. In base agli accordi tra Open e Meta, il fact-checking ha portato alla limitazione del video su piattaforme come Facebook e Instagram. Tuttavia, il debunking presenta diverse criticità, tanto sul piano letterale quanto su quello logico e interpretativo.

Che cos’è (e non è) il video di Barbero

Prima di entrare nel merito delle singole affermazioni, è utile chiarire la natura dell’intervento dello storico torinese. Non si tratta di un’analisi giuridica della riforma né di un commento tecnico agli articoli e ai meccanismi normativi: Barbero non pretende di muoversi su quel terreno, che non è il suo. Il video è, esplicitamente, una dichiarazione di voto basata su un’interpretazione storico-politica della riforma e dei suoi possibili effetti sugli equilibri istituzionali.

L’analisi parte dalle dinamiche di potere, dalle trasformazioni degli organi di garanzia e dalle conseguenze sistemiche delle scelte politiche. È esattamente questo il campo su cui uno storico ha titolo, anche accademico, per intervenire: la storia non si limita infatti a descrivere norme e istituzioni, ma studia le fonti, le cause e soprattutto gli effetti che le scelte politiche generano nella realtà. Trattare questo intervento come se fosse un manuale giuridico, e giudicarlo con il metro dell’iperletteralismo normativo, significa fraintenderne la natura e spostare il confronto su un piano che Barbero non ha mai preteso di occupare.

I limiti logici di un debunking letterale

Proprio perché il video non è tecnico-giuridico, valutare il discorso di Barbero con un approccio pedissequamente letterale rischia di travisarne il senso. Il debunking di Open scompone le frasi dello storico in singoli enunciati, giudicandoli come se fossero asserzioni giuridiche isolate e autosufficienti. In questo modo, il significato complessivo del discorso viene appiattito sul piano formale, perdendo la dimensione argomentativa e il contesto in cui le parole sono pronunciate.

Un approccio simile non sarebbe appropriato in nessun ambito interpretativo: nessun testo complesso, normativo, politico o storico, può essere compreso limitandosi al dato puramente letterale. Se la conduttrice del meteo annuncia che domani il sole sorgerà alle 7:53, non nega l’astronomia copernicana né afferma che il sole gira attorno alla Terra. Allo stesso modo, ridurre un discorso storico-politico sulla traiettoria istituzionale a una sequenza di frasi isolate equivale a confondere la verifica della correttezza formale con la comprensione del significato, trasformando il fact-checking in un esercizio puramente meccanico.

Ma, anche volendo accettare il criterio letterale, il debunking di Open non regge.

Anche sul piano letterale, le obiezioni non reggono

Le correzioni rimproverate a Barbero sono quattro e meritano di essere analizzate una per una, sul piano letterale e logico-giuridico.

La mano del governo

Il primo punto contestato riguarda l’affermazione di Barbero secondo cui il governo sceglierebbe i membri laici del CSM. Open scrive che "Barbero sbaglia nel dire che il governo scelga i membri laici del CSM. È il Parlamento a votare gli elenchi, dai quali i membri vengono poi sorteggiati".

Sul piano letterale, questa correzione è formalmente corretta, ma omette un termine chiave del discorso dello storico: "continua". Barbero afferma infatti che "i membri magistrati sono tirati a sorte mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui" e che questo implica che "il peso della componente politica sarà molto superiore". L’uso di quel verbo non attribuisce alla riforma una novità normativa, ma evidenzia che, mentre la componente rappresentativa dei magistrati viene sottratta alla scelta dei colleghi, la componente politica mantiene un ruolo significativo, seppure mediato dal sorteggio parziale.

È vero che, né nel CSM attuale né in quelli previsti dalla riforma, il governo sceglie direttamente i membri laici. Tuttavia, leggere la frase di Barbero come un errore formale significa ignorare il contesto: all’inizio del suo intervento, lo storico ricorda che sotto il fascismo "era il ministro, cioè il governo, cioè la politica che sorvegliava la magistratura e che nel caso la sanzionava". L’accostamento dei tre termini (ministro, governo, politica) è una figura retorica, detta endiadi, utilizzata per unificare i tre concetti come sinonimi di nomina politica, evidenziando la persistenza del peso politico nel sistema. Separare le frasi dal contesto e valutare ciascun enunciato come se fosse un asserto giuridico isolato porta quindi a una lettura incompleta e fuorviante: Barbero non sta affermando una novità normativa, ma interpreta effetti politici e dinamiche di potere.

La composizione tra quantità e qualità

La seconda correzione del debunking è sbagliata. David Puente scrive infatti: "La riforma non cambia la composizione del CSM, che continuerà ad essere composto per due terzi da magistrati e per un terzo da membri laici".

Questa obiezione è un errore, tanto sul piano numerico, nel descrivere la riforma Meloni-Nordio, quanto sul piano concettuale, nel correggere Barbero.

Sul piano numerico, le modifiche ci sono, anche se lievi. Mentre oggi l’unico CSM è composto da 33 membri, nei due CSM previsti dalla riforma Meloni-Nordio ci saranno 32 membri ciascuno, perché i due membri togati di diritto (il Primo Presidente e il Procuratore Generale di Cassazione) saranno distribuiti nei rispettivi organi. La componente laica passa quindi dal 33,3% al 35%, mentre quella togata si riduce seppur lievemente.

Più interessante è l’Alta Corte disciplinare, composta da 15 membri. Con un numero di componenti divisibile per tre sarebbe stato logico mantenere la proporzione esatta di due terzi (dieci magistrati), invece la riforma produce una piccola discrepanza, prevedendo soltanto nove membri togati: la scelta non è solo numerica ma simbolica, perché riduce il peso dei magistrati nell’organo sanzionatorio.

Sul piano letterale, poi, il problema principale dell’obiezione di Open è che interpreta "composizione" solo in senso quantitativo. Ma nel discorso di Barbero, il termine ha evidentemente un significato qualitativo: riguarda la modalità di selezione dei membri, cioè il passaggio dall’elezione a sorteggio, da una selezione rappresentativa a una composizione casuale. È questa modifica a costituire il nucleo della critica dello storico.

In altre parole, l’obiezione di Open ignora sia la modifica numerica prevista dalla riforma, assicurando falsamente che "la riforma non cambia la composizione del CSM", sia la trasformazione qualitativa del sistema di autogoverno.

Di fatto o di diritto

Replicando la prima obiezione, la terza correzione di Open assicura che "Nessuna norma consente all’esecutivo (governo) di dare ordini o sanzionare i magistrati". Anche in questo caso, la critica ignora un dettaglio fondamentale: Barbero non parla di disposizioni normative, ma di effetti concreti, affermando che "il peso della componente politica sarà molto superiore, dove di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni".

Quel "di fatto" chiarisce che l’analisi è politico-materiale, non giuridica. Barbero non afferma che la legge conferisca poteri al governo, ma che la riforma produce un effetto politico e istituzionale concreto, che può influenzare le scelte dei magistrati e dei CSM nella pratica. Di fatto, non di diritto.

Quant’è alta l’Alta Corte?

L’ultima correzione di Open riguarda l’Alta Corte disciplinare: secondo David Puente, "L’Alta Corte disciplinare non è ‘sopra’ il CSM, ma ha competenze distinte". Formalmente corretto: l’organo non è gerarchicamente sovraordinato ai Consigli Superiori della Magistratura. Tuttavia, questa lettura letterale ignora un effetto giuridico concreto.

Se l’Alta Corte svolge funzioni disciplinari sui magistrati, può emettere sanzioni che i CSM non possono ignorare. Anche senza un rapporto di subordinazione esplicito, la possibilità che un magistrato venga sanzionato da un organo simile (contro le cui decisioni, peraltro, non è ammesso appello esterno) condiziona inevitabilmente le decisioni e le scelte di carriera dei Consigli. In altre parole, l’autogoverno dei magistrati non viene annullato, ma le sanzioni introducono un vincolo concreto e permanente sull’operato dei CSM, limitandone di fatto l’autonomia decisionale.

Questo aspetto, centrale nel discorso di Barbero, mostra come l’Alta Corte non sia un semplice organo parallelo: pur non essendo "sopra" i Consigli, il suo ruolo disciplinare esercita un’influenza reale e immediata sulla gestione interna della magistratura. La lettura di Open, concentrata sul piano letterale, trascurando le implicazioni pratiche, riduce l’argomentazione dello storico a un errore formale, mentre in realtà evidenzia un cambiamento concreto nella dinamica di autogoverno dei magistrati.

Il cuore storico-politico: la distruzione dell'impianto costituzionale

La critica centrale di Barbero, lungi dall'essere smontata, viene totalmente ignorata dal debunking di Open-Meta. L'affermazione secondo cui la riforma ha come effetto "la distruzione del Consiglio Superiore della Magistratura così come era stato voluto dall’Assemblea Costituente" è una precisa descrizione della realtà. Nel 1947, il dibattito nell’Assemblea Costituente, che portò agli attuali articoli 104 e 105 della Carta, partiva dalle relazioni di Piero Calamandrei e di Giovanni Leone (entrambi avvocati e giuristi di altissimo profilo), e giunse a delineare un organo unico, autonomo e indipendente, necessario argine contro i rischi di derive autoritarie.

Il CSM così delineato è a maggioranza togata ed elettiva: garantire l'autonomia organizzativa della magistratura rappresentava, e rappresenta, un presidio di indipendenza politica dagli altri poteri. Sostituire l’elezione con il sorteggio e dividere l’organo in due, creandone un terzo che funge da tribunale speciale, non è un’operazione tecnica neutra: è una rottura dell’equilibrio istituzionale. Definire questo processo come distruzione del disegno originario è dunque una constatazione storica e giuridica inoppugnabile, ignorata dal debunking di Open-Meta, nonostante sia la tesi centrale del discorso di Barbero.

La prassi si fa storia: l'espansione di potere dell'esecutivo

Ma la trasformazione del CSM non va letta solo come una modifica tecnica: va inserita nel quadro più ampio delle dinamiche di potere nelle istituzioni. La separazione dei poteri, pilastro della democrazia, subisce infatti da tempo una pressione costante: il potere esecutivo ha progressivamente occupato lo spazio legislativo. La riforma costituzionale su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi non fa eccezione: pur riguardando modifiche alla Carta fondamentale, porta la firma della Presidente del Consiglio e del Guardasigilli e ha seguito un percorso parlamentare rapido e poco discusso.

L’endiadi con cui Barbero unisce i termini ministro, governo e politica non è allora un errore, ma una rappresentazione di una realtà storica consolidata: il centro delle decisioni si è spostato stabilmente a Palazzo Chigi. L’analisi dello storico evidenzia come, di fatto, una magistratura indebolita dal sorteggio finisca per subire la forza di un esecutivo sempre più invadente. Ignorare questa dinamica significa perdere di vista la fisica del potere, ovvero il modo in cui le strutture istituzionali interagiscono nella realtà quotidiana.

La conferma di Nordio sul primato della politica

In ultima analisi, a togliere ogni residuo dubbio sulla correttezza dell'interpretazione di Barbero non sono i suoi sostenitori, ma lo stesso autore della riforma. Il Ministro Carlo Nordio, con la chiarezza che gli è propria, ha più volte ribadito, nel suo libro come in un’intervista al Corriere, che la sua riforma restituirà il primato alla politica. E, nel farlo, ha in più occasioni biasimato l’opposizione, che non s’accorge che, nel caso andasse al governo, avrebbe benefici da questo ridimensionamento del potere della magistratura.

È un paradosso logico che il fact-checking di Open-Meta si affanni a negare la natura politica e l'aumento dell'influenza governativa sulla magistratura, quando lo stesso Guardasigilli, relatore della riforma, la rivendica come un merito e un obiettivo programmatico. Se il legislatore dichiara di voler rimettere la politica al centro, l'analisi di Barbero che ne denuncia gli effetti di subordinazione di fatto non è una fake news, ma una lettura speculare a quella del governo. Semplicemente, cambia il giudizio di valore: ciò che per Nordio è un ritorno all'ordine, per Barbero è attacco alla democrazia, alla separazione dei poteri, ai principi della vigente Costituzione antifascista.

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Nata nel 1992 in provincia di Milano. Si è laureata in giurisprudenza con una tesi su Danilo Dolci e il diritto al lavoro, grazie alla quale ha vinto il premio Angiolino Acquisti Cultura della Pace e il premio Matteotti. Ora è assegnista di ricerca in diritto del lavoro. È autrice dei libri Potere forte. Attualità della nonviolenza (effequ, 2019) e Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione (effequ, 2022).
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