I rimborsi spesa per missioni e trasferte di lavoro non saranno tassati: la novità nella circolare del Fisco

I rimborsi spesa per trasferte e missioni dei dipendenti non saranno tassati. Lo chiarisce, in una circolare, l'Agenzia delle Entrate che fissa nero su bianco che le indennità di trasferta e i rimborsi per l’utilizzo dell’automobile privata per missioni, anche all’interno del comune, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore. A patto però, che quelle spese siano "documentate e comprovate". Vediamo che cosa cambia e quali sono le principali novità.
Cosa dice la circolare del Fisco
La circolare è la numero 15/E del 22 dicembre 2025 e al suo interno l'Agenzia fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito "al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa".
In sostanza si chiarisce che i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni, anche all’interno del territorio comunale, non fanno parte del reddito imponibile del dipendente. Di conseguenza, quei rimborsi non possono essere soggetti alla tassazione ordinaria. Condizione fondamentale però, è che la spesa sia "comprovata e documentata anche con altre modalità".
Quali spese non saranno più tassate
Oltre ai rimborsi per gli spostamenti di lavoro, non concorrono a formare il reddito imponibile e quindi non saranno tassate nemmeno le spese per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale. Lo stesso varrà per i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio. Le nuove regole varranno anche per i rimborsi erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Le regole sui pagamenti tracciabili
Un altro aspetto su cui si sofferma la circolare del Fisco è quello delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Per quest'ultime, la scorsa legge di bilancio ha previsto l'esclusione dal reddito del lavoro dipendente solo se effettuate tramite metodi di pagamento tracciabile (ad esempio carte di credito, bonifici, bancomat eccetera).
In particolare, il requisito di tracciabilità riguarda sia le trasferte all’interno del comune, sia quelle al di fuori, e vale anche ne i casi in cui il trasportatore operi attraverso “piattaforme di mobilità” (ad esempio Uber). Restano escluse dalla stretta invece, le le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi erogati sotto forma di indennità chilometrica.