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Ddl fine vita, il testo e cosa prevede il disegno di legge sul suicidio assistito

Lunedì 13 dicembre il disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito, approvato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, approda in Aula. L’iter del testo non impatta con il referendum per l’eutanasia legale, perché il ddl non interviene sull’eutanasia ‘attiva’.
A cura di Annalisa Cangemi
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Domani, lunedì 13 dicembre, per la prima volta nella storia italiana, il disegno di legge sul fine vita arriva in Aula alla Camera per la discussione. Il testo, grazie al lavoro dei relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S), è stato approvato il 9 dicembre nelle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, nonostante i voti contrari del centrodestra (no di Forza Italia, Lega, Coraggio Italia e Fdi, mentre Pd, Iv, Leu, Più Europa, e Movimento 5 Stelle si sono espressi a favore).

In realtà la sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, che ha valore di legge, indica già le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio assistito: i giudici, nel pronunciarsi sul caso della morte di Fabiano Antoniani – in arte Dj Fabo, l'uomo che nel febbraio 2017 fu accompagnato in una clinica Svizzera per morire, con l'aiuto del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni Marco Cappato – stabilendo la non legittimità dell'articolo 580 del Codice penale che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio, avevano sollecitato il Parlamento, chiedendo di legiferare in materia.

Secondo la Consulta l’articolo 580 del codice penale è incostituzionale nella parte in cui "non esclude la punibilità di chi […] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili".

È grazie a questa sentenza che Mario (nome di fantasia), 43enne tetraplegico immobilizzato da 10 anni, è stato il primo paziente a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito in Italia, da parte del Comitato etico dell'azienda sanitaria di riferimento, la Asur Marche. Anche se poi è stato costretto a diffidare ancora l'azienda sanitaria, perché inadempiente in merito alle dovute verifiche sul farmaco letale.

Il ddl, secondo la formulazione attuale del testo, ha un effetto retroattivo: stabilisce infatti una sanatoria per tutti i casi precedenti di morte volontaria medicalmente assistita, come appunto la vicenda di Dj Fabo e Marco Cappato. "Non è punibile – recita il testo all'articolo 8 – chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge".

L'eutanasia legale non è compresa nel ddl sul suicido medicalmente assistito che arriva domani in Aula, e che è composto da 8 articoli. Sull'eutanasia legale l'Associazione Coscioni ha promosso un referendum, che chiede l'abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale sull'"omicidio del consenziente", che ha ricevuto due giorni fa il via libera della Corte di Cassazione e attende solo il disco verde della Consulta, che dovrà esprimersi sull'ammissibilità del quesito. Se anche i giudici costituzionali daranno l'ok i cittadini saranno chiamati a votare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del prossimo anno, come prevede la legge sui referendum. L'iter del ddl sul suicidio assistito può procedere di pari passo con il referendum sull'eutanasia legale, perché quest'ultimo intende agire su un articolo diverso dal 580, il 579 appunto, per rendere non punibile l’eutanasia ‘attiva' da parte del medico, su richiesta del paziente.

Il testo integrale del ddl fine vita

Art.1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Art.2 (Definizione)

1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.

3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato;

b) tutela della qualità della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.

Art. 3. (Presupposti e condizioni)

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate.

2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:

a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili;

b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.

Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta)

1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà.

2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni.

3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico.

4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di
quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Art. 5. (Modalità)

1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso.

2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all’articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente.

3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la per- sona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata.

4. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione.

5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’equipe sanitaria per una audizione e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera.

6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato.

7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica.

8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere.

9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato.

10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi dell collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3.

11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Art. 6. (Obiezione di coscienza)

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente.

2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1.

3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento.

4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.

Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica)

1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali.

2. Tali organismi devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.

Art. 8. (Esclusione di punibilità)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.

Art. 9. (Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;

b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita;

c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari;

d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale;

e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219;

f) definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura effi-
cace e omogenea di tutto il territorio nazionale.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della
presente legge.

Il significato del testo: cosa prevede il ddl fine vita

Se questa legge venisse approvata non sarebbe più punibile il fine vita, se praticato autonomamente dal paziente, che avrebbe la facoltà di darsi la morte volontariamente, con il supporto e sotto il controllo del Sistema sanitario nazionale. La sentenza della Corte Costituzionale del 2019 aveva già aperto la strada al suicidio assistito, in presenza di alcune condizioni: il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile, che gli causi sofferenze fisiche o psicologiche; la persona che richiede l'attivazione di questa procedura deve poi essere perfettamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, elementi che devono essere accertati da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, a seguito del parere del comitato etico territorialmente competente.

Uno dei punti deboli del testo che andrà domani in Aula, secondo l'Associazione Coscioni che ha presentato una proposta di emendamenti per migliorare il ddl, è il fatto che il testo base licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera corregge la sentenza della Consulta del 2019, nella parte in cui elimina la sofferenza solo psichica tra i requisiti necessari per poter ricorrere al suicidio assistito. Nel testo del ddl, all'articolo 3, si legge infatti che la persona deve essere affetta da un male irreversibile, che provochi "sofferenze fisiche e psicologiche". Ma la Consulta aveva chiarito che l’articolo 580 del Codice penale è incostituzionale nella parte in cui "non esclude la punibilità di chi (…) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili".

Tra le novità introdotte dal testo base, giudicate peggiorative dall'Associazione Coscioni, vi è l'importanza che viene data alle ‘cure palliative'. In pratica per ottenere l'ok al suicidio assistito una persona deve prima essere coinvolta in un percorso di cure palliative, con lo scopo di alleviare il suo stato di sofferenza, e poi deve rinunciarvi, rifiutandole esplicitamente.

Nel testo base viene poi confermata la non punibilità del medico per i reati di istigazione o aiuto al suicidio e omissione di soccorso: in sostanza le disposizioni negli articoli 580 e 593 del Codice penale non valgono per i medici e per il personale sanitario e amministrativo che abbiano applicato procedura di morte volontaria medicalmente assistita.

La differenza tra suicidio assistito ed eutanasia

Il suicidio assistito prevede la possibilità per il malato di autosomministrarsi la sostanza letale per darsi la morte. A differenza dell'eutanasia, che invece richiede l'intervento di un medico che somministra il farmaco, spesso attraverso un'iniezione endovenosa, nel suicidio assistito il medico si limita a fornire a una persona un farmaco in grado di provocarne la morte, ma il paziente lo assume personalmente.

Esiste poi una differenza tra eutanasia attiva e eutanasia passiva: nella prima, come si diceva, è il medico che somministra un farmaco, e questa al momento è vietata in Italia (e lo scopo del referendum promosso dall'Associazione Coscioni è proprio quella di legalizzarla); in quella passiva, che riguarda i malati terminali o tenuti in vita con l’ausilio di macchine e farmaci, il medico si limita a sospendere le cure. Con la legge sul Testamento biologico, da gennaio 2018, è permesso ai pazienti, in grado di autodeterminarsi, di scegliere quando sospendere le cure in caso non siano più capaci di intendere e di volere, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

L'iter in Parlamento e le posizioni dei partiti

Sebbene ci sia stato il primo via libera sul testo, grazie al centrosinistra (compresa Italia viva), il centrodestra resta contrario. In Aula la partita non è affatto semplice, perché è probabile che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia continuino a fare ostruzionismo con una pioggia di emendamenti. La maggioranza resta spaccata e il rischio è che accada quello che si è verificato con il ddl Zan, quando è stato votato il non passaggio agli articoli, a scrutinio segreto, e all'ultimo sono venuti meno i voti dei renziani. C'è chi spera in questo caso che, così come avvenne con il Testamento biologico, con i voti a scrutinio segreto alcuni deputati di Forza Italia possano convergere sul testo, dal momento che diversi parlamentari azzurri invocano la libertà di coscienza.

I tempi della discussione generale non sono comunque brevi: tenendo presente che entro fine anno bisogna approvare la legge di Bilancio per votare il testo alla Camera si dovrà comunque aspettare il 2022. Poi il testo dovrà passare al vaglio del Senato.

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