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Cosa rischiano le vittime di stupro con la nuova legge del centrodestra: lo spiega l’avvocata

L’avvocata penalista Elena Biaggioni spiega a Fanpage.it qual è la differenza tra “consenso” e “dissenso” e perché la nuova formulazione della legge sugli stupri proposta dal centrodestra rappresenta un grande passo indietro per le donne vittime di violenza.
Intervista a Elena Biaggioni
Avvocata penalista e vicepresidente di D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)
A cura di Giulia Casula
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Consenso e dissenso. La differenza c'è ed è tanta. Nel primo caso è abbastanza chiaro: solo "sì è sì". Altrimenti, è stupro. Nel secondo caso invece si chiede alla vittima di dimostrare di aver opposto resistenza, di aver detto no ed eventualmente, di chiarire perché non l'ha fatto. A precisare la differenza tra i due termini è l'avvocata penalista Elena Biaggioni, già vicepresidente di D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), che ha spiegato a Fanpage.it cosa cambia con la nuova legge sugli stupri proposta dal centrodestra e perché è un enorme passo indietro, non solo rispetto al testo approvato inizialmente Camera, ma anche alla normativa vigente.

Partiamo con un primo chiarimento generale. Nella riformulazione presentata dal centrodestra la parola “consenso” è stata cancellata e sostituita con “dissenso”. Qual è la differenza tra i due termini e cosa cambia in concreto rispetto alla versione che era stata approvata all’unanimità alla Camera?

La riformulazione passa dal concetto di consenso a quello di “volontà contraria”. Si passa da una proposta si legge che si concentra sulla necessità di provare un consenso libero e attuale, quindi un sì netto e chiaro, a una proposta che si concentra sul dissenso espresso. Nel primo caso si chiede di provare che ci fosse un sì, e la prova si cerca e forma, sul esistenza del consenso. Se non ho detto sì, è no. Nel secondo caso la prova si sposta sul dissenso, quindi sul fatto che chi subisce la violenza abbia espresso il proprio dissenso. A questo spostamento consegue che la vittima avrà l’onere di manifestare un dissenso espresso, quell’onere di resistenza che ci illudevamo fosse superato. Si indagherà su cosa ha fatto per non essere stuprata, perchè non si è difesa, perchè non ha detto no, come ha detto di no, perchè non è scappata. Non è un caso che la Convenzione di Istanbul abbia adottato una definizione basata sul consenso, così come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e che la stragrande maggioranza dei Paesi che hanno aggiornato le proprie legislazioni in materia di violenza sessuale abbiano optato per il modello consensualistico: il modello “solo sì è sì”. Perchè è rispettoso della libertà e autodeterminazione sessuale. Perché limita forme di vittimizzazione secondaria, evitando che le donne siano costrette a provare di aver resistito alla violenza e si concentra sull’azione violenta.

La relatrice e avvocata Bongiorno ha parlato di un passo avanti rispetto alla normativa attuale perché nel testo da lei formulato viene comunque “valorizzata” la volontà delle donne. È così? Sarebbe una legge migliorativa rispetto a quella in vigore?

La proposta presentata è di gran lunga peggiorativa non solo rispetto alla legge approvata all’unanimità alla Camera che introduceva il consenso nell’art. 609 bis, la violenza sessuale, è peggiorativa anche rispetto all’esistente. La Corte di Cassazione già interpreta la violenza sessuale alla luce delle disposizioni della Convenzione di Istanbul e in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani. È bene ricordare che il GREVIO, gruppo di esperti sull’applicazione della Convenzione di Istanbul, nel rapporto pubblicato a dicembre 2025 ha affermato "il GREVIO rileva con soddisfazione che la Corte Suprema di Cassazione si è chiaramente allineata ai requisiti della Convenzione di Istanbul, applicando nelle sue decisioni una concezione di questo reato basata sul consenso”. La proposta dalla sen. Bongiorno è un enorme passo indietro. Sinceramente non vedo come la volontà delle donne possa dirsi “valorizzata”.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di una donna che resta immobile, pietrificata dal terrore, davanti a un uomo che abusa di lei. Se questa legge venisse approvata sarebbe più difficile dimostrare a processo che si è trattato di uno stupro? Cosa rischiano le vittime?

Si rischia un aumento della vittimizzazione secondaria. Che l’accertamento del reato significhi un processo alla vittima. Accertare perché non ha resistito, perché non ha detto no. Perché non poteva farlo. è vero che il testo proposto dalla sen. Bongiorno inserisce nel secondo comma l’ipotesi dell’impossibilità della persona di esprimere il dissenso, ma resta l’onere di provare quell’impossibilità. Insomma, perché non potevo dire di no, anziché concentrarsi sul fatto che in quel momento non ero in grado di dire di sì. Il tutto sulla base di un contesto che aprirà scenari di incomprensioni, un fiorire di non aver capito: alibi per gli aggressori, banalizzazione della violenza, inversione delle responsabilità.

Secondo il centrodestra, introdurre il consenso per legge porrebbe un problema a livello processuale, ovvero l’inversione dell’onere della prova, che finirebbe a carico dell’imputato violando la presunzione d'innocenza garantita dalla Costituzione. È vero? Può spiegarci meglio?

Non è vero. Si tratta di una mistificazione che trova le sue radici in pregiudizi e miti dello stupro. Il terrore che sia la parola della persona offesa (la donna) contro quella dell’imputato. Non è così. Le indagini partono dalla denuncia della vittima per poi cercare riscontri e analizzare il contesto. Teniamo presente che è già così! Abbiamo detto che la Cassazione è già orientata in senso consensualistico. Il punto è che le indagini devono focalizzarsi sulla condotta dell’indagato e non su quella della vittima. Sulla violenza denunciata, non sulla condotta della vittima.

Perché questa ritrosia nei confronti del consenso secondo lei? D’altronde, come diceva, è un principio che la Corte di Cassazione ha già formalizzato in sentenze passate…

Abbiamo un serio problema nella comprensione della violenza contro le donne. Provano a convincerci che la violenza sessuale sia una questione di incomprensione, di non capire i segnali, ma lo sappiamo benissimo che la violenza è esercizio di potere, una forma di oppressione e controllo, un modo per silenziare le donne. Una legge che sposta l’attenzione sulla vittima anziché sull’autore della violenza e sull’azione violenta è un altro modo di ostacolare l’accesso delle donne alla giustizia. Con questo approccio si vogliono silenziare le donne, che già denunciano pochissimo (solo il 10,5% delle violenze viene denunciato, ce lo dice l’ISTAT).

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