Alcoltest, cosa dice la nuova sentenza della Cassazione e che conseguenze ha per chi guida

Tra due alcoltest effettuati su uno stesso automobilista con risultati differenti, le forze dell'ordine dovranno considerare sempre la rilevazione con il valore più basso. A stabilirlo è una nuova sentenza della Corte di Cassazione dopo il ricorso di un automobilista che aveva impugnato la condanna decisa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Il verdetto della Cassazione chiarisce una volta per tutte come operare quando si ripete l'alcoltest più di una volta ma i risultati sono discordanti.
Il caso di Reggio Calabria: cosa è successo con l'alcoltest
Partiamo da che cos'è successo. La sentenza della Cassazione infatti, arriva a seguito del ricorso di un automobilista che si era opposto alla condanna disposta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. L'uomo era stato fermato dalle forze dell'ordine e risultato positivo all'alcoltest. Gli agenti lo avevano sottoposto a due test, come prevede la legge, ma le rilevazioni effettuate a distanza di poco tempo l'una dall'altra avevano esiti differenti. La prima misurava un tasso alcolemico di 1,56 e avrebbe fatto scattare le sanzioni penali massime (cioè quelle previste per un livello di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro), la seconda invece era più bassa, 1,32 grammi per litro. I giudici avevano confermato in appello la sentenza di condanna di primo grado, che disponeva il ritiro della patente per l'automobilista. Quest'ultimo però, ha impugnato il verdetto davanti alla Cassazione, che si è espressa diversamente.
Cosa ha deciso la Cassazione sull'alcoltest: "Su due rilevazioni, vale la più bassa"
I giudici hanno stabilito che tra due alcoltest effettuati a poco tempo l'uno dall'altro ma con esiti differenti, vada sempre considerato quello con il tasso alcolemico più basso, cioè quello più "favorevole" per l'automobilista. Nella decisione riportata sui quotidiani, si legge che "è errato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56) delle due misurazioni effettuate". In altre parole, probabilmente chi guidava stava ancora assorbendo l'alcol nel momento in cui è stato fermato ed è per questo motivo che i test hanno portato a due esiti diversi.
Questa variabile va considerata secondo i giudici, che hanno stabilito che fosse la seconda e cioè la più bassa, a dover essere presa come riferimento per la sanzione. "La valutazione deve necessariamente fondarsi sul risultato della seconda misurazione quando questa presenti un valore inferiore rispetto alla prima, non essendo consentito disporre la revoca della patente sulla base del primo valore più elevato, dovendo prevalere il criterio di favore verso l’imputato nell’interpretazione della normativa tecnica di rilevazione del tasso alcolemico", si legge ancora.
Nel caso specifico dell'automobilista, "l’ipotesi di reato contestata all’imputato sussiste quando il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione risulti superiore al limite previsto dalla legge, non potendo trovare applicazione la revoca della patente di guida qualora il valore della seconda misurazione sia inferiore alla soglia stabilita".
Cosa prevede il codice della Strada
La Cassazione ha ricordato che il Codice della Strada "prevede due misure “concordanti” del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile". La rilevazione infatti, viene effettuata attraverso un dispositivo, l'etilometro, che non sempre è infallibile e può produrre risultati errati. Un esame più approfondito consente di "evitare che errori dell’apparato, o fisiologiche oscillazioni nell’esito della procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità".
Inoltre, lo ricordiamo, le regole previste dal Nuovo Codice della Strada hanno inasprito le sanzioni per guida in stato di ebrezza prevedendo:
- una multa fino a 2mila euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro;
- una multa fino a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
- una multa fino a 6mila euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
In tutti i casi è prevista la decurtazione di 10 punti della patente. Mentre per i neopatentati il tasso alcolemico deve essere tassativamente pari a zero.