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Movida a Napoli, respinto nuovo ricorso dei baretti: divieti e orari ridotti restano fino a giugno

Per il Tar l’ordinanza urgente è legittima: era impossibile ricorrere ad altri rimedi esistenti per fronteggiare la situazione della malamovida.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Bocciato dal Tar Napoli un nuovo ricorso dei baretti contro l'ordinanza sulla movida del sindaco Gaetano Manfredi. Il dispositivo limita gli orari di chiusura notturna dei locali all'1 di notte da domenica a giovedì e alle 2 da venerdì a sabato, ma solo in alcune zone della città, individuate dalla Prefettura come particolarmente soggette ad aggressioni e scorribande delle babygang. Il ricorso era stato presentato da alcuni locali del centro storico contro il Comune di Napoli e la Prefettura e si è costituito assieme a questi ultimi anche il Comitato “Chiaia Viva e Vivibile”, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi. Per il Tar l'ordinanza urgente era corretta: era impossibile ricorrere ad altri rimedi esistenti per fronteggiare la situazione della malamovida.

"L'ordinanza urgente è legittima"

Il Tar Campania, però, ha deciso di confermare la linea di indirizzo già seguita con la precedente ordinanza del 23 marzo scorso, respingendo anche stavolta la domanda di sospensiva cautelare avanzata nel ricorso dei baretti. Per la V Sezione del Tar – presidente Maria Abruzzese, estensore Fabio Maffei – infatti, l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco Manfredi, emanata il 15 febbraio scorso e in vigore fino al 12 giugno prossimo, è legittima, in quanto “il requisito della contingibilità sussiste anche quando sia dimostrata l'impossibilità di ricorrere ai rimedi esistenti per fronteggiare in concreto una situazione di suffragato pericolo, incombente da contenere nell'immediatezza, con misure che, come nella specie, hanno efficacia temporanea, strettamente correlata al perdurare dello stato di necessità”.

“Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente”, conclude il Tar, basta “l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo”. “La circostanza che la situazione pericolosa” esista da tempo, “non comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza sindacale; il momento in cui l'ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l'intervento per scongiurare il danno”.

Divieti e orari restano in vigore fino a giugno

Restano confermati, quindi, i divieti e gli orari di chiusura disposti con l’ordinanza sindacale 59 del 15 febbraio 2022, con la quale sono stati disposti in alcune aree della città, tra cui i quartieri di Chiaia/Posillipo e per la durata di quattro mesi, i seguenti orari di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare, nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli:

  • dalla domenica al giovedì alle ore 1:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
  • il venerdì ed il sabato alle ore 2:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;
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