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Coronavirus, ordinanza di De Luca: “Obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero”

Obbligo di quarantena per “i cittadini che arrivano da paesi esteri”. Lo prevede l’ordinanza della regione Campania che, nelle prossime ore, sarà firmata da Vincenzo De Luca. Ma le limitazioni non riguardano tutti i paesi esteri, ma solo quelli non appartenenti all’Unione Europea e che fanno parte del trattato di Schengen.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero: è questo uno dei punti della nuova ordinanza della Regione Campania che il presidente Vincenzo De Luca ha firmato in queste ore e che entrerà in vigore a partire da mezzanotte e fino al prossimo 31 luglio. Un punto, però, che inizialmente appariva poco chiaro, visto che recitava che "i cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena", ma senza specificare il dettaglio dei paesi interessati.

Letteralmente, infatti, sarebbero stati compresi sia i cittadini stranieri in arrivo dall'estero (e dunque anche i turisti), sia i cittadini italiani che rientrano magari dalla vacanze. In un colpo solo, dunque, rischiava di andare in crisi l'intero settore turistico, soprattutto quello delle isole del Golfo di Napoli e delle costiere sorrentina ed amalfitana. Ma allo stesso modo avrebbe potuto riservare brutti scherzi ai campani che sarebbero dovuti partire per l'estero nei prossimi giorni per le ferie, nonché per chi invece dovrebbe rientrare proprio dall'estero, a ferie terminate. Anche perché subito dopo questo punto, la regione aveva specificato di aver "dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici".

Cosa dice dunque l'ordinanza firmata da Vincenzo De Luca? Che viene "dato mandato alle Aziende Sanitarie Locali competenti e all'Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020". Inoltre, che "alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020, in tema di isolamento fiduciario obbligatorio". I paesi, dunque, "esenti" sono quelli gli Stati membri dell'Unione Europea, quelli che fanno parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

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