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“Bonus non dovuto”: dopo il Covid, l’Asl di Napoli taglia 5 euro all’ora ai medici del 118

A due mesi dalla fine del lockdown del Coronavirus, l’Asl Napoli 1 Centro taglia il bonus di 5,46 euro all’ora ai medici del 118: “Non era dovuto”. La sospensione dell’indennità, decisa in autotutela, si legge nella diffida inviata a tutti gli operatori sanitari interessati, ha effetto “immediato dal mese di luglio”. Contemporaneamente l’Asl ha chiesto anche la restituzione di tutti gli arretrati dei bonus per i medici dei SAUT che erano stati istituiti con delibera regionale del 1999.
A cura di Pierluigi Frattasi
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“L'indennità di 5,46 euro all'ora in più sullo stipendio non era dovuta”. A due mesi dalla fine del lockdown del Coronavirus, l'Asl Napoli 1 Centro taglia il bonus ai medici del 118. La sospensione dell'indennità, decisa in autotutela, si legge nella diffida inviata a tutti gli operatori sanitari interessati, ha effetto “immediato dal mese di luglio”. Contemporaneamente l'Asl ha chiesto anche la restituzione di tutti gli arretrati dei bonus per i medici dei SAUT che erano stati istituiti con delibera regionale del 1999.

L'Asl chiede indietro i soldi ai medici del 118

E proprio quella delibera è al centro delle contestazioni dell'Asl che proseguono da anni, anche se purtroppo la sospensione del bonus è arrivata proprio nel periodo post-Covid. Perché, sottolinea la direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro nella lettera, “trattandosi di materia esclusiva dello Stato, le Regioni non erano autorizzate a introdurre novazioni nel disposto contrattuale”. “Ancora – scrive – è stato rilevato che l'importo di 5,16 euro (all'epoca 10mila lire) per ogni ora di servizio prestata, previsto come remunerazione aggiuntiva al trattamento economico di base, istituita dalla delibera di giunta regionale del 3 novembre 1999, per i medici in servizio presso i SAUT poteva essere concessa soltanto per un determinato periodo”.

“Tale interpretazione – aggiunge – deriva sia da quanto espressamente riportato nella Dgrc 6872, nella quale era precisato che il provvedimento avrebbe determinato effetti nel solo intervallo di tempo che precedeva la stipula del nuovo accordo della Medicina Generale, sia perché nulla di diverso era previsto dagli Accordi Nazionali e Regionali nel tempo intervenuti. Il successivo ACN 23 marzo marzo 2005 della Medicina Generale ancora oggi in vigore con le sue successive modifiche e integrazioni invece sostituisce il DPR 486/96 definendo i compensi orari da corrispondere ai medici in oggetto come omni-comprensivi, esclude di fatto ulteriori remunerazioni aggiuntive”.

“Ciò premesso – conclude – pur rimanendo ancora in attesa di ricevere precise indicazioni da parte dei competenti uffici regionali la cui presente è diretta per opportuna conoscenza, si è stabilito di procedere in autotutela disponendo la sospensione immediata dell'erogazione dell'indennità in oggetto a partire dal mese di luglio e contestualmente al recupero delle somme a tale titolo corrisposte in precedenza”. La lettera vale anche “ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione”.

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