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Covid 19

A Orta, Marcianise e Arzano consentite consegne a domicilio ma senza lasciare la zona rossa

La Regione Campania ha diffuso un chiarimento alle ordinanze con cui sono state istituite le Zone Rosse Covid per Arzano, Marcianise e Orta di Atella: è consentito spostarsi da e verso l’area perimetrata agli operatori delle attività produttive, per motivi di lavoro, mentre i dipendenti delle attività sospese potranno lavorare, ad esempio per la consegna a domicilio, ma senza lasciare l’area perimetrata.
A cura di Nico Falco
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La Regione Campania ha diffuso un ulteriore chiarimento alle ordinanze 82 e 84, con cui sono state istituite, rispettivamente, la zona rossa Covid di Arzano e quelle nel comune di Orta di Atella e nel centro urbano del comune di Marcianise. Nella nota viene specificato che gli addetti e gli operatori delle attività sospese non possono lasciare il territorio comunale per motivi di lavoro: il riferimento è alle consegne a domicilio, ma anche all'approvvigionamento di beni e ai servizi alla persona, ancora consentiti con relative limitazioni, e che dovranno essere svolti all'interno dell'area perimetrata della zona rossa. Non ci sono limitazioni, invece, per chi lavora nelle attività produttive e che potrà comunque entrare e uscire dalle zone rosse per esigenze correlate strettamente all'attività lavorativa, in modo da non fermare la filiera produttiva, o, nel caso di attività professionali, per adempimenti e scadenze non prorogabili.

Nel chiarimento n. 42 del 29 ottobre 2020 (il testo completo è disponibile a questo link) relativo alle Ordinanze n. 82/2020, per Arzano (Napoli), e n. 84/2020, per Orta di Atella e Marcianise (Caserta) si legge che:

1- Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020. Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa.

2- Agli operatori e agli addetti delle attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili.

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