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Il giudice dà ragione al dentista no vax: “Nessuna sospensione ma deve lavorare da remoto”

Un dentista di Pavia non vaccinato è stato reinserito nell’albo dei professionisti dopo una sentenza del Tribunale amministrativo: i medici no vax solo se si rifiutano di lavorare da remoto possono essere sospesi, non prima.
A cura di Giorgia Venturini
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"È illegittima la sospensione dall’albo dei dentisti per i medici no vax, così come per gli altri sanitari che hanno rifiutato il vaccino". A deciderlo è la sentenza del Tribunale amministrativo rifiutando sì il ricorso da parte del dentista non vaccinato che si è appellato ai diritti costituzionali ma ribadendo che i medici no vax devono essere inseriti in altri mansioni – che non sono a contatto con i pazienti – e non sospesi. Solo se si rifiutano di lavorare da remoto possono essere "allontanati" dall'albo, non prima. Tutto era nato dal ricorso di un dentista di Pavia: ora potrà continuare a svolgere la sua attività senza venire a contatto con i pazienti, ovvero può dare consulente e firmare prescrizioni ma non può visitare nessuno. A patto che i suoi pazienti vengano a conoscenza che il loro medico non è vaccinato e a informarli dovrà essere l'ordine professionale.

La sentenza del giudice sui medici no vax

Il mancato vaccino quindi non può (sempre) coincidere con la sospensione dall'albo: "La sospensione – come si legge nella sentenza e come riporta Il Corriere della Sera – dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali, o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio, non può coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a ‘requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative'". Qualora però il medico violi le disposizioni del giudice, ovvero decida di svolgere la sua attività anche in presenza scatterebbero le conseguenze penali: si parlerà infatti di illecito penale a cui la persona dovrà rispondere personalmente.

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