Bimba di 10 anni incinta di un 29enne: perché si parla di atti sessuali e non di violenza

Nella mattinata di ieri, martedì 13 gennaio, la gup Valeria Rey del Tribunale di Brescia ha condannato a 5 anni di reclusione il 29enne che nell'estate del 2024 era stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 10 anni, poi rimasta incinta in un centro di accoglienza a Collio (Brescia). Condannandolo, la gup ha anche riqualificato il reato da violenza sessuale in atti sessuali con minore. Per comprendere le motivazioni alla base della scelta e capire come avvenga tale processo Fanpage.it ne ha parlato con l'avvocato Paolo Di Fresco.
Perché il reato è stato riqualificato da violenza sessuale ad atti sessuali con minore? Come avviene tale riqualificazione e quali sono le differenze tra i due reati?
Evidentemente, alla luce di una puntuale ricostruzione dei fatti, il Giudice ha ritenuto che il rapporto sessuale non sia avvenuto con le modalità coercitive (violenza, minaccia o abuso di autorità) che connotano la violenza sessuale propriamente detta.
In altri termini, la minore avrebbe in qualche modo acconsentito al fatto pur senza comprenderne appieno le implicazioni. Proprio per questa ragione, cioè la possibile manifestazione di un consenso, il fatto non costituirebbe violenza, ma integrerebbe piuttosto il reato di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609 quater c.p..
Questa norma prende in considerazione la condizione di immaturità fisica e psicologica in cui si trova il minorenne e, pertanto, ritiene privo di efficacia l'eventuale consenso che il minore abbia prestato al rapporto. In definitiva, si tratta di una norma che tutela l'interesse del minore a uno sviluppo naturale e armonioso della sua personalità sessuale.
Dal momento che l'età del consenso parte dai 14 anni, un atto sessuale compiuto su una bambina di 10 anni non costituisce comunque violenza?
Le rispondo così: l'atto sessuale su un minore di quattordici anni, che non è ancora in grado di disporre consapevolmente della sua sessualità, non consiste necessariamente in una violenza, ma, per le ragioni che ho cercato di spiegare, costituisce pur sempre reato. Del resto, la pena prevista per gli atti sessuali con minorenne è esattamente la stessa con cui l'art. 609 bis c.p. punisce la violenza vera e propria: da sei a dodici anni di reclusione.
Possono esserci eccezioni? Se sì, quali?
La libertà sessuale si acquisisce al compimento del quattordicesimo anno d’età e, quindi, i rapporti tra l'adulto e chi abbia meno di 14 anni sono sempre puniti. Sono puniti, inoltre, gli atti sessuali con il minore di sedici anni quando l'autore del fatto sia, ad esempio, il genitore, il tutore o altra persona che abbia doveri di cura, istruzione e custodia nei confronti del giovane.
Non sono, invece, puniti gli atti sessuali tra minori quando chi compie l'atto abbia già raggiunto i tredici anni di età e la differenza di età tra i soggetti coinvolti non superi i quattro anni.