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Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo: i giorni persi non si recuperano

Quando si recuperano i giorni persi per l’allerta meteo? Il maltempo ha costretto numerose regioni italiane a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a causa del maltempo. Ma, per studenti, insegnanti e personale ATA, niente paura: non è previsto nessun recupero e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.
A cura di Ida Artiaco
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Lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018 molte regioni italiane hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a causa dell'allerta meteo. Il maltempo, infatti, si è abbattuto con forza dal Nord al Sud della Penisola: le situazioni più difficili si sono registrate in Liguria, dove un temporale ha distrutto il porto di Rapallo, nel Lazio, dove si è registrato il maggior numero di morti, su un totale di nove vittime su tutto il territorio nazionale, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, e in Veneto, in preda a mareggiate e possibili esondazioni di corsi d'acqua. Per due giorni, dunque, le attività scolastiche sono state sospese in via precauzionale. Ma cosa succede adesso per studenti e insegnanti? Quando, e se, dovranno recuperare le lezioni perse?

La risposta, in verità, è molto più facile di quanto sembri: i giorni persi a causa del maltempo non dovranno essere recuperati, né ora né durante le vacanze di Natale, come alcuni avevano ipotizzato. Prima di tutto, bisogna ricordare che i provvedimenti di chiusura delle scuole e sospensione dell'attività didattica sono di competenza unicamente dei prefetti, che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica, come nel caso dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Le assenze determinate da questa decisione, comprensive di quelle di docenti, studenti e personale ATA, sono pienamente legittimate. Pertanto, non devono essere giustificate e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

È il Codice civile a chiarire questo punto, all'articolo 1256. "L’obbligazione – si legge – si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento". Dunque, giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, non determinate cioè dalla propria volontà. Importante è anche una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 2012, che specifica: "Al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole". Pertanto, si può dire che i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

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