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Reddito di cittadinanza, le ultime notizie

Un errore matematico nel decreto mette in dubbio l’importo del Reddito di cittadinanza

A meno di dieci giorni dalla prima erogazione, né i beneficiari né Inps sanno a quanto ammonti il contributo per l’affitto e se sia o meno compreso nella cifra calcolata dalla piattaforma online: un misto di addizioni e moltiplicazioni sono infatti state usate nel decreto del governo come fossero sinonimi, ignorando le proprietà delle operazioni matematiche e portando a differenze di importo tutt’altro che trascurabili.
A cura di Roberta Covelli
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Tra appuntamenti alle Poste e comunicazioni social di Inps, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono ormai vicini all’erogazione della prima mensilità del sussidio sulla carta elettronica, prevista per il 27 aprile. A meno di dieci giorni dalla prima erogazione, però, un’intera classe di beneficiari non sa ancora se il contributo per l’affitto sia compreso o meno nell’importo calcolato sulla piattaforma dell’Inps.

In effetti, leggendo il testo del decreto che istituisce il cosiddetto reddito di cittadinanza, si notano due soglie, apparentemente uguali, che portano però a due risultati differenti.

Secondo l'art. 3 del decreto, infatti, il beneficio economico si compone di due elementi: l'integrazione del reddito familiare (fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza) e una componente di sostegno per le spese abitative. Per i nuclei familiari che risiedono in casa in affitto, infatti, questo secondo sussidio è pari al canone annuo di affitto, fino a un massimo di 3.360 euro. Una misura simile è prevista anche per le famiglie che abitano in una casa acquistata o costruita contraendo un mutuo: in questo caso, l’importo corrisponde alla rata mensile del mutuo fino a un massimo annuale di 1.800 euro.
Letto così, sembrerebbe che al sussidio economico di integrazione al reddito, che può raggiungere i 780 euro mensili, si aggiunga un ulteriore aiuto per la casa, nell'eventualità di affitto o mutuo. Da un lato, infatti, si moltiplica una cifra di massimo 6.000 euro (calcolata sulla base della situazione ISEE familiare) per il parametro della scala di equivalenza (da 1 qualora il nucleo familiare sia composto di una sola persona e che viene aumentato di 0,4 per ogni minorenne a carico, fino a un massimo di 2,1 o di 2,2 se sono presenti disabili non autosufficienti). Dall’altro, si riceve una cifra pari al canone di affitto (comunque non superiore a 280 euro mensili), slegata dal parametro della scala di equivalenza.

Il comma 4 dello stesso articolo 3 pone però un’altra soglia, di massimo 9.360 euro, calcolati sulla base del valore del reddito e da moltiplicare al parametro della scala di equivalenza.

Bisogna guardare a ipotetici casi concreti per capire che i conti non tornano.

Supponiamo per semplicità che il beneficiario abbia diritto all’importo massimo: sarà quindi probabilmente un disoccupato, che vive in affitto, privo di redditi nei due anni precedenti alla richiesta, non percettore di altri sussidi (né disoccupazione, né Naspi, né bonus bebè…).

Essendo un nucleo familiare con un solo componente, il parametro di equivalenza sarà 1. Quindi, 6.000 euro di integrazione del reddito cui si aggiunge il sostegno per la casa di massimo 3.360 euro annui. Risultato: 9.360 euro all’anno, cioè 780 euro al mese, che comprendono sia il reddito sia le spese per l’affitto. La soglia è la stessa, massima, prevista dal comma 4, da moltiplicare al parametro di equivalenza: 9.360 per 1, quindi 9.360 euro.

Ma che cosa succede se, invece che a un solo componente, ci troviamo di fronte a un’intera famiglia? Anche in questo caso, per semplicità, supponiamo che il nucleo familiare abbia diritto all’importo massimo e che presenti il massimo parametro di equivalenza (2,2, quindi tre figli minori di cui uno disabile). Attenendosi alle soglie massime del comma 1, si moltiplicano 6.000 euro per 2,2 (con risultato 13.200 euro annui di integrazione al reddito), a cui si aggiunge il sostegno per l’affitto di massimo 3.360 euro annui: il risultato è quindi in totale di 16.560 euro annui, cioè 1.380 euro mensili (per una famiglia con tre figli minori, di cui uno disabile, che non riceve altri sussidi e vive in affitto). Se però si guarda al comma 4, la soglia massima è di 9.360 euro da moltiplicare per il parametro di equivalenza: il risultato, in questo caso, è 20.592 euro annui (1.716 euro mensili). Più di quattromila euro di differenza.

Insomma, un misto di addizioni e moltiplicazioni sono state usate nel decreto del governo come fossero sinonimi, ignorando le proprietà delle operazioni matematiche e portando a differenze di importo non trascurabili, tanto che, sulla pagina social, a chi chieda se, nel calcolo, sia compresa la quota per l'affitto, Inps dichiara di non poter rispondere agli utenti, in attesa che sia chiarita la soglia da utilizzare.

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Nata nel 1992 in provincia di Milano. Si è laureata in giurisprudenza con una tesi su Danilo Dolci e il diritto al lavoro, grazie alla quale ha vinto il premio Angiolino Acquisti Cultura della Pace e il premio Matteotti. Ora è assegnista di ricerca in diritto del lavoro. È autrice dei libri Potere forte. Attualità della nonviolenza (effequ, 2019) e Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione (effequ, 2022).
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