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La strage di Erba di Olindo e Rosa

Strage Erba, perché la Cassazione ha detto no alla revisione: “Prove solide contro Rosa e Olindo Romano”

Le motivazioni dei giudici della Cassazione spiegano perché il 25 marzo hanno respinto la richiesta di riapertura del processo sulla strage di Erba avvenuta nel 2006: “Su Erba prove solide e minuziosi riscontri”.
A cura di Giorgia Venturini
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"Su Erba prove solide e minuziosi riscontri". Sono uscite le motivazioni con cui i giudici della Cassazione hanno respinto il 25 marzo la richiesta di riapertura del processo sulla strage di Erba avvenuta nel 2006. Due mesi fa infatti i supremi giudici hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi: ovvero i due coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba. Gli avvocati nella revisione avevano fatto riferimento al fatto che "vi erano altre persone ad attendere le vittime all'interno dell'appartamento e ciò nell'intento di dimostrare la falsità delle confessioni e di rendere plausibile una ipotesi alternativa". Ma per la Cassazione gli elementi presentati non erano necessari per aprire un nuovo processo.

Nel dettaglio i giudici spiegano: "La base di raffronto" rispetto alle nuove prove "è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro". In altre parole per la Cassazione "non si ravvisa alcun vizio argomentativo nella valutazione della Corte di appello di Brescia che ha ritenuto questi elementi del tutto irrilevanti: le dichiarazioni e le interviste televisive provengono da soggetti già sentiti e presentano indicazioni generiche e inconcludenti, quando non anche frutto di mere illazioni o convinzioni soggettive, peraltro smentite da dati di fatto di segno contrario".

I giudici hanno quindi accolto la richiesta del pg che aveva chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. Le prove presentate dalla difesa non sono nuove o significative tanto da intaccare in qualche modo la struttura motivazione delle sentenze di condanna.

E lo spiegano così: "È manifestamente infondata la doglianza, ripetutamente evocata dai ricorrenti, circa l'assenza di una valutazione sinergica dei nuovi elementi di prova, da leggersi non in modo atomistico ma nelle reciproche interessenze. Tale vizio permea, semmai, il costrutto impugnatorio che, incentrato su isolate circostanze (spesso marginali), non sperimenta un effettivo raffronto con la reale struttura argomentativa e probatoria (complessa e articolata) posta a fondamento della pronuncia definitiva di condanna. Va aggiunto che, come si è visto, molti dei nuovi elementi proposti sono del tutto sforniti di idoneità dimostrativa, sì da rendere superflua una comparazione. Infine, la Corte di appello di Brescia non si è affatto sottratta al compito di effettuare una comparazione globale tra elementi ‘vecchi e nuovi'. La motivazione sulla inammissibilità delle richieste è esaustiva, immune da cadute di logicità e dai denunciati travisamenti della prova".

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