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Sigaretta elettronica: stop del Tar alla maxi tassa, ma i Monopoli smentiscono

Sospesa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’imposta del 58,5% sulle sigarette elettroniche.
A cura di Antonio Palma
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Il Tar del Lazio ha congelato il decreto ministeriale nel quale era prevista una maxi imposta del 58,5% sulle sigarette elettroniche e l'obbligo per i produttori di svolgere tutte le pratiche per la registrazione e la certificazione presso i Monopoli di Stato. A rivelarlo l'associazione di categoria Anafe-Confindustria che aveva presentato ricorso contro la cosiddetta maxi tassa. Il decreto era stato varato il 16 novembre 2013 e da subito aveva fatto infuriare i produttori delle e-cig, che ritengono la tassazione dannosa per il commercio. Per il momento comunque si tratta di una sospensiva provvisoria,  dopo il giudizio monocratico, infatti, dovrebbe arrivare la decisione collegiale del Tribunale amministrativo regionale. L’associazione dei produttori delle e-cig per il momento però si dice soddisfatta e spera in una revisione della normativa da parte del Governo. “Ci auguriamo che questo primo passo sia l'inizio di un nuovo percorso che possa consolidare il dialogo con le istituzioni nella direzione di una regolamentazione del settore a 360 gradi” ha dichiarato il presidente dell’Anafe, Massimiliano Mancini, aggiungendo “auspichiamo che nei prossimi giorni il Governo intervenga in via d'urgenza per trovare un sistema condiviso”.

La smentita dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Dopo le notizie diffuse dall’Anafe son intervenuti i Monopoli di Stato che hanno smentito seccamente la sospensione della tassa sulle sigarette elettroniche. "Il giudice amministrativo ha solo sospeso il nuovo regime autorizzativo previsto per i depositi, ma non l'applicazione del prelievo fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2014, che resta dovuto nella misura prevista dalla legge al 58,5%" si legge in una nota dell'Agenzia delle dogane dei monopoli dove vien precisato che "In ogni caso i prodotti in giacenza nei punti vendita, acquistati prima del 31 dicembre 2013, possono essere ceduti senza applicazione d'imposta".

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