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Negoziante rifiuta pagamento con Pos per biglietti del bus, cliente chiama finanza: multa da 30 euro

Negoziante si rifiutava di accettare pagamento con bancomat per l’acquisto di biglietti dell’autobus per un valore di pochi euro, Finanza: “Obbligo indipendente dalla somma”.
A cura di Antonio Palma
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Un negoziante è stato multato dai militari della Guardia di Finanza perché si rifiutava di accettare il pagamento con bancomat per l’acquisto di biglietti dell’autobus per un valore di pochi euro. È accaduto a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove le Fiamme Gialle sono intervenute nell’esercizio commerciale a seguito della chiamata di un cliente che lamentava l’impossibilità di pagare tramite Pos.

Il consumatore infatti si è rivolto al numero di pubblica utilità 117 e dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Macerata hanno inviato sul posto una pattuglia di finanzieri.  I militari giunti nel negozio hanno effettivamente riscontrato il rifiuto dell’esercente a far pagare con la carta di credito i titoli di viaggio e così per lui è scattata la sanzione prevista dalla nuova normativa in materia di Pos e pagamenti elettronici.

Per il negoziante dunque elevata una multa di 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, quindi una decina di euro in più, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

Ricordando che “l’attività ispettiva condotta dai finanzieri, risponde alle priorità stabilite dal Pnrr”, le Fiamme Gialle sottolineano che “l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’eventuale attività commerciale esercitata), ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici. Inoltre, la condotta sanzionabile si configura in seguito alla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, e non anche in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del cosiddetto Point of Sales (Pos)”. Inoltre si ricorda che è sanzionabile anche “la condotta dell’esercente che proceda ad applicare ulteriori costi ingiustificati, aggiuntivi rispetto a quelli del bene/servizio acquistato, in ragione dell’utilizzo da parte del consumatore di un qualsiasi strumento di pagamento diverso dal denaro contante”.

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