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Cita in tribunale sentenze inventate dall’intelligenza artificiale: avvocato condannato a Siracusa

Un avvocato del Foro di Milano è stato condannato a pagare un’ammenda di duemila euro per avere prodotto, a sostegno della propria tesi difensiva, quattro precedenti giurisprudenziali mai esistiti, inventati da un’intelligenza artificiale e depositati in aula senza verifica.
A cura di Davide Falcioni
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Che i sistemi di intelligenza artificiale inventino di sana pianta alcune informazioni è cosa nota a chiunque abbia provato a maneggiarli per diletto o per esigenze professionali. Evidentemente, però, non se n'era ancora accorto un avvocato del Foro di Milano condannato a pagare un'ammenda di duemila euro per avere prodotto, a sostegno della propria tesi difensiva, quattro precedenti giurisprudenziali mai esistiti: le sentenze, infatti, erano state generate da intelligenza artificiale e depositate in aula senza un'opportuna verifica.

La notizia è riportata dalla testata giuridica Il Dubbio, secondo cui il giudice ha dovuto verificare di persona l’esistenza delle pronunce citate dall'avvocato, scoprendo con non poca sorpresa che i passaggi riportati tra virgolette non risultano presenti in nessuna banca dati giuridica professionale. La condanna nei confronti del legale è stata emessa applicando la norma che sanziona chi agisce "con mala fede o con colpa grave". Per il Tribunale, nel caso in esame si è trattato di una condotta connotata da "colpa grave, se non malafede".

Secondo il giudice che ha punito l'avvocato è ormai dato "notorio", esigibile da qualsiasi operatore del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa non costituiscono banche dati giurisprudenziali. Tali strumenti, afferma la sentenza, non estraggono precedenti affidabili ma producono sequenze di testo statisticamente plausibili, fondate su meccanismi di natura probabilistica. In altri termini, non "sanno" né "ricordano" nulla, ma generano testi verosimili.

Naturalmente il Tribunale non vieta l’uso dell’IA nel lavoro forense, ma stabilisce un principio importante: l’utilizzo acritico di questi strumenti, senza la successiva verifica attraverso banche dati ufficiali, repertori giuridici e il Ced della Corte di Cassazione, integra gli estremi della colpa grave. Errori di questo tipo, conclude il giudice, "non possono più essere tollerati".

Per questa ragione, secondo il giudice l’avvocato milanese "va dunque condannato d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno". Per la cronaca: la parte difesa dal legale è stata anche condannata.

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