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“Pubblicazione arbitraria di intercettazioni”, un nuovo reato all’orizzonte?

La proposta della commissione per la revisione della normativa antimafia, nel giorno delle polemiche per il caso tangenti che coinvolge indirettamente D’Alema, vieterebbe il testo integrale degli ascolti a meno che non siano rilevanti a fini di prova e ad eccezione delle sentenze.
A cura di Biagio Chiariello
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Mentre Massimo D’Alema, il cui nome è venuto fuori nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti a Ischia, chiede un “intervento legislativo per tutelare l'onorabilità delle persone non indagate, per proteggerle da campagne diffamatorie come questa che mi vede protagonista, me e la mia famiglia" e l'Anm invita tutti a "pensare ai reati e non alle polemiche",  la commissione per la revisione della normativa antimafia presieduta da Nicola Gratteri fa capire che in analisi ci sono nuove proposte sul tema intercettazioni, in particolare quella di un nuovo reato da introdursi all'art. 595-bis c.p. "Pubblicazione arbitraria di intercettazioni": in pratica sarà vietato l'inserimento del testo integrale degli ascolti nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ad eccezione delle sentenze “a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova”. Secondo il testo modificato proposto da Gratteri, all'articolo art. 271 c.p.p. “divieti di utilizzazione”, viene inserito il comma 4 che recita: “Nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ad eccezione delle sentenze, è vietato l'inserimento del testo integrale di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, acquisite agli atti di un procedimento penale, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova”.

Le intercettazioni, dunque, possono essere disposte quando sussistono "indizi di reato" e l'intercettazione "è necessaria per lo svolgimento delle indagini". Così da superare "il regime speciale che contraddistingue i reati di criminalità organizzata", dal momento che "la ricerca della prova non richiede mezzi diversificati a seconda del tipo di reato cui si riferiscono le indagini". "La modifica – è scritto nella proposta della commissione Gratteri – comporta dunque l'automatica eliminazione del doppio regime delle intercettazioni, ma il regime speciale che contraddistingue i cosiddetti reati di criminalità organizzata non viene soppresso, ma, al contrario, generalizzato, quasi pedissequamente, a tutte le fattispecie di reato".

Il nuovo reato “volto a colmare macroscopiche lacune emerse nella prassi in ottica ‘effettività' del diritto di difesa e riservatezza delle comunicazioni” si accompagna, tra l'altro, alla previsione dell'”inedito divieto” all'autorità giudiziaria a inserire il testo integrale delle intercettazioni. Quest'ultima disposizione – è scritto nella proposta – “mira a una tutela rafforzata del diritto di privacy, eliminando il fenomeno negativo della divulgazione, proprio tramite gli atti dell'autorità giudiziaria, del contenuto di informazioni che esulano l'accertamento processuale. Si vuole così porre uno deciso e serio sbarramento alla possibilità che la lesione alla sfera riservata degli intercettati possa trovare la sua origine nell' attività di impiego procedimentale o processuale dei risultati delle intercettazioni”.

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