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Pubblica su Facebook le foto del viaggio di nozze, il giudice ordina la rimozione

La moglie pubblica gli scatti della luna di miele sul suo profilo Facebook, ma il marito non è d’accordo. E il magistrato dà ragione a lui senza escludere un eventuale risarcimento danni.
A cura di Susanna Picone
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Si sposano, vanno in viaggio di nozze e una decina di anni dopo la moglie pubblica su Facebook le foto scattate insieme al marito durante la loro luna di miele. Ma al marito questa iniziativa proprio non piace e così la coppia finisce in tribunale. E alla fine il magistrato dà ragione a lui ordinando a sua moglie di rimuovere quelle foto del viaggio di nozze dal suo profilo Facebook. L’uomo ha infatti detto, tramite un ricorso al giudice, che sua moglie aveva reso noto quelle foto senza il suo consenso e il giudice, da parte sua, gli ha dato ragione facendo riferimento nel suo provvedimento a una legge del 1941, e prospettando anche una eventuale condanna della donna al risarcimento dei danni. La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell'uomo. “"Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook”, ha commentato soddisfatto l’avvocato dell’uomo, Ciro Renino.

Per la moglie Facebook è come un album privato

Le foto pubblicate su Facebook dalla moglie erano state scattate durante il viaggio di nozze avvenuto una decina di anni fa e “rimandavano a momenti di serenità: un abbraccio, un bacio appena accennato, scene insomma di ordinaria serenità coniugale”. La moglie aveva tentato di difendersi sostenendo che “l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato”. Ma il magistrato sostiene che la donna, con le sue azioni, ha violato il diritto di riservatezza del marito e ha fatto riferimento all'articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 (“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa”, “non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”).

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