18 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

La mozione del M5S: “No al canone in bolletta, i cittadini ci rimettono due volte”

Depositata la mozione parlamentare per chiedere che il Governo ritiri il provvedimento che inserisce il canone Rai nella bolletta elettrica.
A cura di Redazione
18 CONDIVISIONI
Immagine

Con il canone Rai inserito nella bolletta elettrica, i cittadini ci rimettono due volte, “perché pagano per un servizio che non gli viene offerto” e perché “quello che ricevono è un'informazione distorta, viziata dai finanziamenti della politica”. È questo il motivo per il quale alcuni deputati del Movimento 5 Stelle hanno promosso una mozione che impegna il Governo a ritirare la norma con la quale si intende autorizzare la riscossione del canone Rai per il 2016 tramite l’inserimento della somma dovuta nella bolletta dell’energia elettrica.

La proposta del Movimento 5 Stelle intende porre fine anche alla “confusione” in materia, derivata anche dal ritardo con il quale l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a emanare le misure necessarie all’esonero dal pagamento per coloro i quali non posseggono un apparecchio atto a ricevere il segnale della televisione pubblica.

Ecco la mozione integrale che sarà discussa alla Camera dei deputati:

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, stabilendo che, ai fini della debenza del canone di abbonamento alla televisione per uso privato: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica»;
tale presunzione può essere superata, a decorrere dall'anno 2016 esclusivamente tramite una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico;
l'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938 n. 246, dispone che il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535. – sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 1993, n. 8549);
con nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 febbraio 2012 è stato chiarito che solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma del digitale terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone Tv con esclusione, pertanto degli apparecchi che consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi attraverso la rete Internet(streaming);
con sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 26 giugno 2002 e con sentenza della Corte di Cassazione del 3 agosto 1993 n. 8549 è stato acclarato che il canone tv ha natura di imposta il cui pagamento è dovuto in ragione della mera detenzione dell'apparecchio atto alla ricezione e in misura indipendente dalla quantità e qualità del relativo utilizzo;
il rapido sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato, a costi largamente accessibili, molteplici device che integrano, nativamente, funzioni di ricezione della radiodiffusione pur essendo concepiti e strutturati per un uso completamente differente, smartphone, tablet, riproduttori multimediali di ultima generazione sono sovente dotati di antenna atta a captare questi segnali ancorché non vengano acquistati dai consumatori con tali finalità e risultino oggettivamente inadatti all'uso in parola;
la nota del Ministero dello sviluppo economico-dipartimento per le comunicazioni – Prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, include, tra le tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione la cui detenzione comporta l'assoggettamento al canone, anche dispositivi come la chiavetta Usb dotata di sintonizzatore radio/Tv, la scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/Tv e persino il lettore di musica digitale dotato di sintonizzatore radio/Tv;
la qualificazione del canone Rai come imposta – operata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – ha ingenerato molteplici dubbi e perplessità sul presupposto del tributo che se da un lato risulta avulso da ogni nesso sinallagmatico con l'effettivo godimento del servizio radiotelevisivo, dall'altro viene riconnesso alla mera detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale, la cui presenza nelle abitazioni dei contribuenti è a sua volta presunto in forza dell'allaccio delle stesse alla rete elettrica;
il prelievo impropriamente denominato «canone abbonamento RAI» possiede i caratteri dell'imposta senza tuttavia essere improntato al criterio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, che impone la ripartizione delle spese pubbliche secondo criteri di progressività e con la garanzia, per il contribuente, di non essere sottoposto alla tassazione, se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva;
è indiscutibile che la mera detenzione di dispositivi informatici o di telefonia mobile atti o adattabili alla ricezione della radiodiffusione non sia di per sé espressione di alcuna particolare capacità contributiva e che tali strumenti, progettati e acquistati per un uso differente dalla ricezione dei programmi radio-televisivi non siano in grado di garantirne un'adeguata fruizione tale da giustificarne la tassazione in ossequio al principio del beneficio;
la presunzione legale di detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione della radiodiffusione nelle dimore dotate di utenza elettrica, tenuto conto delle incertezze normative e interpretative attualmente imperanti e della rapida evoluzione tecnologica del comparto, espone il cittadino ai rischi involontari di dichiarazioni mendaci e comporta per l'erario verifiche sulla mendacità delle dichiarazioni i cui costi e le cui complessità procedurali non devono essere trascurati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di carattere normativo al fine di:
a) fornire una definizione esaustiva di quali apparecchi sono soggetti al pagamento del tributo, escludendo dall'imposizione quelli il cui uso è destinato a finalità differenti dalla visione dei programmi televisivi e le cui caratteristiche strutturali sono tali da non renderne possibile un apprezzabile godimento;
b) abrogare la presunzione legale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, escludendo altresì che la riscossione del tributo avvenga tramite l'inclusione nella bolletta dell'energia elettrica;
c) introdurre, in sostituzione della vigente presunzione legale, l'obbligatorietà di una dichiarazione, attestante la detenzione o la non detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale radiotelevisivo, la cui mendacia comporti gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedendo che tale dichiarazione sia nuovamente rilasciata solo in caso di mutamento delle condizioni.
(1-01140)

18 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views