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Ecco il bando del concorso per la scuola

Il bando del “concorsone” per assumere 11.542 docenti nei prossimi due bienni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I candidati possono iniziare a inviare le domande a partire dal 6 ottobre (e fino alle 14 del giorno dopo) Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni sui requisiti d’ammissione. Ecco tutte le novità.
A cura di Biagio Chiariello
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Dunque, si parte. Il ritorno del concorso per insegnanti è sancito dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale (è anche sul sito internet del Ministero, all'indirizzo www.istruzione.it). Obiettivo reclutare docenti per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 (inizialmente entreranno in ruolo 7.351 nuovi prof; successivamente il contratto a tempo indeterminato sarà firmato da altri 4.191 docenti). La procedura concorsuale definitiva ricalca a grandi linee quanto anticipato nelle scorse settimana da Fanpage e sintetizzato dal ministro Profumo durante un'audizione alla Camera in commissione cultura. La modalità di presentazione delle domande sarà solo online (utilizzando la procedura informatica Polis presente sul sito del Miur) e potrà essere effettuata a partire dal 6 ottobre e fino alle 14 del 7 novembre. Si potrà concorrere in una sola regione (a fine articolo l'allegato 1 illustra i posti disponibili per regione) ma per più classi di concorso, con i necessari requisiti. La partecipazione sarà consentita ai 160 aspiranti docenti già abilitati, ma grazie ad alcune deroghe le porte saranno aperte anche a tutti coloro  in possesso di un titolo accademico conseguito entro l'anno accademico 2001/02 (lauree quadriennali), 2002/03 (lauree quinquennali) o 2003/04 (lauree sessennali) e chi è in possesso di titoli di studio conseguiti negli istituti magistrali per scuola dell'infanzia e primaria, diplomati presso accademie di belle arti e conservatori per la secondarie di primo e secondo grado (per le informazioni dettagliate invitiamo a leggere l'art 2 del bando a seguire).

Ecco gli articoli più significativi del bando del concorsone, cioè quelli relativi ai requisiti di ammissione, alla presentazione della domanda e alle varie prove. A seguire i tre allegati del bando:

Art. 2 Requisiti di ammissione
1. 
Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;
b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal
relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 5 Prova di preselezione
1.
 Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato:
inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si svolge in più sessioni secondo il calendario reso noto con le modalità di cui al successivo comma 7.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
– capacità logiche 18 domande;
– capacità di comprensione del testo 18 domande;
– competenze digitali 7 domande;
– conoscenza della lingua straniera 7 domande.
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell’avvio delle sessioni di preselezione.
4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale – 0,5 punti. Il risultato della prova è immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Articolo 7 Prove scritte ovvero scritto-grafiche
1. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.
3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui all’articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti.
Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova di cui all’articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo 10.

Articolo 10 Prova orale
1. 
Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua
straniera prescelta dal candidato. Per l’ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti ed è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

Questi sono i tre allegati:

Allegato 1: posti e cattedre per regione

Allegato 2: sintesi delle istruzioni operative per l'accesso e registrazione a Polis

Allegato 3: prove di esame e relativi programmi

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