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Assistenza ai disabili e no tassa successione: la legge “Dopo di noi”

Che cosa prevede nello specifico il disegno di legge “Dopo di noi” approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 13 giugno 2016.
A cura di Charlotte Matteini
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Il disegno di legge "Dopo di noi" è legge. Approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nel pomeriggio del 13 giugno, il ddl prevede l'istituzione di varie forme di assistenza in favore di persone affette da gravi disabilità e prive di sostegno familiare. Approvato dal Senato il 26 maggio in seconda lettura, il ddl ha percorso un iter verso l'approvazione durato complessivamente 3 anni e, nonostante il definitivo via libera della Camera, le proteste delle opposizioni, in particolare dei deputati del Movimento 5 Stelle, sono piuttosto accese. I pentastellati, infatti, ritengono questa legge inadeguata, una legge beffa, che favorirebbe l'ingresso dei privati e delle assicurazioni nel campo del sostegno ai disabili. In particolare, il ddl cerca di trovare una soluzione ai casi di "sanitarizzazione" forzata dei portatori di handicap di grado severo che dovessero rimanere soli in caso di morte dei propri parenti più stretti, come ad esempio i genitori. Per ovviare a questo tipo di problema, si propone la legge "Dopo di noi" composta complessivamente da 10 articoli.

Nel primo vengono esplicitate le finalità del ddl, ovvero "la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità". Per disabili gravi, sottolinea l'articolo 1, si intendono i soggetti "la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici", come specificato dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104 del 1992.

In particolare, la legge su occupa di disciplinare sia le misure di "assistenza, cura e protezione in favore delle persone affette da disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale", cercando quindi di regolare e fornire supporto a quei disabili che rimangono soli, spesso in seguito alla dipartita dei propri genitori. Da questo principio prende ispirazione il nome del provvedimento "dopo di noi". Oltre alle misure di assistenza e cura, il ddl istituisce agevolazioni di tipo giuridico-economico in favore di soggetti affetti da disabilità grave, come ad esempio la stipula di polizze assicurative particolari, costituzione di trust, fondi speciali e affidamenti fiduciari, azzeramento della tassa di successione per le eredità destinate a essere acquisite da un disabile grave privo di sostegno familiare.

L'articolo 3 del disegno di legge "Dopo di noi" istituisce inoltre un Fondo economico per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Per accedere a queste misure di assistenza e cura a carico del Fondo è necessario rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge, che verranno individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

All'articolo 4 dello stesso provvedimento vengono specificate le tipologie di intervento che potranno essere finanziate mediante il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave:

 1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa

extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture medesimi;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 5 della legge "Dopo di noi", invece, predispone l'innalzamento del limite di detrazione dall'Irpef da 530 a 750 euro per le "polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave". L'altra grande novità apportata dal disegno di legge è l'istituzione di agevolazioni ed esenzioni tributarie per la costituzione di trust, vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, affidamenti fiduciari destinati a persone affetti da disabilità grave e che abbiano come finalità esclusiva ed espressamente indicata nell'atto di costituzione "l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari". Tutti i beni che andranno a costituire uno dei negozi giuridici agevolati normati dalla "Dopo di noi", potranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, a patto che questi rispettino i requisiti imposti dalla legge. Infine, tra le novità istituite dal disegno di legge, al comma 9 dell'articolo 5 viene inoltre prevista la "deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust o dei fondi speciali, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui" a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

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