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Vaccini, cosa serve per l’iscrizione a scuola: guida su certificazioni, scadenze, sanzioni

Ecco il vademecum per i genitori i cui figli devono essere vaccinati per poter iscriversi all’asilo, alla scuola materna e alla scuola dell’obbligo, secondo quanto stabilito dalla legge italiana: i documenti da presentare, le date da ricordare, i casi di esonero e le sanzioni per chi non si vaccina.
A cura di Ida Artiaco
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Settembre mese di iscrizioni a scuola. Quest'anno, però, per fa sì che i propri figli frequentino regolarmente il nido e la scuola materna sarà necessario presentare la dibattuta certificazione o autocertificazione di avvenuta vaccinazione, come stabilito dalla legge italiana, pena l'esclusione dagli istituti scelti. Il provvedimento, approvato lo scorso luglio dal Parlamento, rende obbligatori, nello specifico, dieci vaccini dai 0 ai 16 anni: i sei contenuti nella formulazione esavalente (contro polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse e Haemophilus influenzae tipo b) e i quattro della tetravalente (contro morbillo, parotite, rosolia e varicella). Rimangono esclusi, ma comunque fortemente raccomandati e offerti gratuitamente, i vaccini contro meningococco B e C, pneumococco e rotavirus.

La differenza sta nel fatto che mentre per i soggetti non vaccinati dai 6 ai 16 anni sono previste solo sanzioni per i genitori, per quelli dai 0 ai 6 anni non sarà possibile iscriversi a scuola. Ecco tutto quello che si deve sapere per mettersi in regola con la normativa vigente, dalle scadenze ai documenti da presentare, dalle sanzioni ai casi di esonero o omissione. Vi ricordiamo, inoltre, che per dubbi o informazioni sono attivi il portale "vaccini" sul sito del ministero della Salute e il numero verde 1500.

I documenti necessari per l'iscrizione a scuola

In fase di iscrizione dei bambini all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia, il genitore deve presentare la certificazione dei vaccini eseguiti o dell'attestato di vaccinazione, entrambi rilasciati dalla Asl, oppure, ancora, la copia del libretto vaccinale o quella della prenotazione dell'appuntamento presso la stessa azienda sanitaria locale, in attesa che questa provveda a eseguire il vaccino o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi, entro la fine dell'anno scolastico. Solo per il 2017/2018, è possibile in alternativa essere in possesso di una autocertificazione di avvenuta vaccinazione, presentando successivamente una copia del libretto. Lo ha stabilito il Garante della Privacy, per consentire un trattamento dei dati personali finora non previsto dalla normativa sui vaccini, almeno fino, appunto, al 2019, e semplificare molto la vita alle famiglie, alle asl e alle singole Regioni. Si ricorda che le famiglie potranno prenotare le vaccinazioni direttamente in farmacia e gratuitamente.

Vaccini obbligatori a scuola: le date da ricordare

Per l'anno scolastico 2017/2018 la legge prevede che entro il 10 settembre i genitori debbano presentare la documentazione relativa all'avvenuta vaccinazione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia presso le quali intendano iscrivere i propri figli. Per la scuola dell'obbligo la scadenza è posticipata al 31 ottobre. Basterà anche solo presentare una copia della prenotazione dell'appuntamento per le vaccinazioni presso l'asl o la relativa certificazione in caso di omissione, differimento e immunizzazione da malattia. C'è tempo fino al 18 marzo 2018 per presentare la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, nel caso in cui sia stata presentata in precedenza soltanto l'autocertificazione. Dall'anno 2019/20 è invece prevista un'ulteriore semplificazione e gli istituti potranno dialogare direttamente con le asl per verificare lo stato vaccinale degli studenti.

Cosa fare in caso di esonero, omissione o differimento

Sono esonerati tutti i bambini immunizzati per aver già contratto la malattia, per effetto della malattia naturale o che si trovano in particolari condizioni cliniche. In questo caso, il genitore dovrà fornire una documentazione che attesti la loro condizione. Se un bambino ha già avuto una o più patologie tra quelle per le quale si eseguono le vaccinazioni, dovrà deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante, che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi. I minori che non sono vaccinabili, cioè quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita per ragioni di salute, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. La legge vale anche per i minori stranieri non accompagnati.

Obblighi del dirigente scolastico e formazione delle classi

Anche gli operatori scolastici, quindi insegnanti e altro personale, gli operatori socio-sanitari e gli operatori sanitari devono presentare un'autocertificazione attestante la copertura vaccinale. È il dirigente scolastico a mantenere i contatti con le asl in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, le quali dovranno a loro volta convocare i genitori e fissare una data di scadenza per far effettuare i vaccini obbligatori omessi. Per quanto riguarda la formazione delle classi, anche in questo caso la legge è chiara: i minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Sempre i dirigenti scolastici comunicano all'azienda sanitaria locale competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Sanzioni per chi non si vaccina

Oltre al divieto di accesso al nido o alla scuola dell'infanzia, sono previste pesanti sanzioni per chi non si vaccina. Nello specifico, se il genitore non ha presentato la certificazione entro il 10 settembre, il bambino può frequentare la scuola a patto che si dimostri di avere già un appuntamento per effettuare le vaccinazioni. Per i genitori che non vaccinano i figli ci saranno sanzioni da 100 a 500 euro. Diverso è il caso dei soggetti da iscrivere alla scuola dell'obbligo, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che accedono comunque alle elementari, medie e superiori, ma in caso di mancata presentazione della documentazione relativa all'avvenuta vaccinazione saranno costretti a pagare la stessa somma. In entrambi i casi, il dirigente scolastico è obbligato a segnalare entro 10 giorni la violazione alla ASL, che dovrà poi convocare i genitori e fissare una certa scadenza per far effettuare i vaccini obbligatori omessi.

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