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Caso Juve, le news su plusvalenze e stipendi

Sentenza Juve, le motivazioni: penalizzazione di -15 per “illecito grave e prolungato”

La Corte Federale d’Appello oggi ha comunicato le motivazioni della sentenza con cui la Juventus è stata condannata a 15 punti di penalizzazione per le plusvalenze fittizie: “Particolare gravità e natura ripetuta e prolungata della violazione”.
A cura di Paolo Fiorenza
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Oggi era l'ultimo giorno utile per la comunicazione da parte della Corte Federale d'Appello delle motivazioni con cui lo scorso 20 gennaio l'organo di giustizia della FIGC ha riaperto il processo sportivo sulle plusvalenze fittizie della Juventus e condannato contestualmente il club bianconero ad una pesante penalizzazione di 15 punti da scontare nell'attuale campionato di Serie A. Il documento di 36 pagine, pubblicato sul sito della FIGC, è una mazzata ulteriore, sportiva ma anche etica, sulla Juve: la Corte parla infatti di "illecito grave, ripetuto e prolungato".

"Per quanto riguarda la sanzione – si legge – la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A".

Le motivazioni della sentenza, la violazione dell'articolo 4: Juve "sleale"

L'articolo violato dalla Juventus è il 4 comma 1, ovvero quello che è alla base del Codice di Giustizia Sportiva e che impone di osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Secondo la Corte Federale, per fare rientrare la condotta della Juventus nel suddetto articolo 4 serviva "un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto a un giudizio concentrato sulla violazione delle regole societarie (civilistiche o penalistiche). Percorso che deve ritenersi raggiunto".

Perché la Juventus è stata penalizzata e gli altri club no

La Juventus ha pagato, a differenza degli altri club che sono usciti puliti anche da questa ulteriore sentenza della giustizia sportiva, l'aver messo in piedi un vero e proprio sistema strutturato, in cui le plusvalenze artificiose non erano una pratica occasionale ma un modus operandi abituale fatto allo scopo di aggiustare i bilanci.

Le altre società che agivano di concerto con la Juve nelle singole operazioni lo facevano invece in maniera non organica: erano semplici vassalli della galassia bianconera. "Venendo ora al merito del giudizio rescissorio – si legge nelle motivazioni – appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la FC Juventus S.p.A. rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la FC Juventus S.p.A. e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato".

Penalizzazione Juve, perché da -9 si è giunti a -15 punti

Nella sentenza si leggono anche le motivazioni che hanno portato alla modifica della sanzione iniziale di 9 punti di penalizzazione in classifica chiesti dalla Procura Federale agli attuali -15:

Tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale. […] Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19).

A portare alla rideterminazione della sanzione ci sono le valutazioni in merito alla natura ripetuta dell'illecito, la rilevanza della violazione, le modalità specifiche del comportamento.

Il sistema Juve: come funzionavano le "plusvalenze artificiali"

Nelle motivazioni della sentenza viene spiegato come e perché le plusvalenze della Juventus non erano il frutto di operazioni di mercato realmente virtuose, ma un mero artificio messo in atto su base sistematica per tutt'altri fini: "Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice ‘X' accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal ‘Libro Nero di FP'), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato".

Perché il processo sportivo è stato riaperto

La riapertura del processo sportivo, dopo che lo scorso anno c'era stata una sentenza di assoluzione della Juventus e delle altre società coinvolte, è avvenuta sulla base dei nuovi fatti sopravvenuti all'attenzione della Procura Federale di Giuseppe Chinè, ovvero l'abbondante materiale probatorio proveniente dalla parallela inchiesta penale della Procura di Torino (documenti sequestrati, intercettazioni telefoniche e ambientali, interrogatori di indagati e testimoni), evidentemente riconosciuto come decisivo dalla Corte.

"A fondamento del ricorso per revocazione, e ai fini del giudizio rescindente – si legge – la Procura federale allega di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale e che detta documentazione costituisce una ‘rilevantissima mole di atti e documenti, composta da circa 14mila pagine, costituenti le risultanze istruttorie poste a base delle contestazioni di reato formulate nei confronti di 15 soggetti, tra dirigenti, legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, revisori legali e consulenti della società FC Juventus S.P.A.', oltre che nei confronti della stessa FC Juventus FC S.p.a. quale ente responsabile delle condotte dei suoi dipendenti e soggetti apicali. Nel corpo del ricorso, quindi, la Procura federale rappresenta ‘che la predetta documentazione aveva consentito di conoscere elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione della Corte federale di Appello a Sezioni Unite impugnata, la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia' e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS". Ovvero l'articolo del Codice che disciplina la revocazione di una precedente decisione della Giustizia Sportiva e che ha permesso di fare marcia indietro rispetto alla precedente sentenza di proscioglimento della Juventus.

Il ruolo decisivo dei "fatti nuovi" contenuti nell'inchiesta penale

Quanto siano stati fondamentali non solo per far riaprire il processo sportivo, ma anche per far condannare la Juventus, gli atti girati dalla Procura di Torino a quella della FIGC lo si desume dal relativo passaggio contenuto nelle motivazioni della sentenza: "Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale – quello appena citato – dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una ‘natura essenzialmente confessoria'. Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa".

L'importanza del ‘Libro Nero' di Paratici

Nelle motivazioni della sentenza della Corte Federale è spiegato anche il ruolo importante che ha avuto – ai fini della ricostruzione del sistema malsano messo in piedi dalla Juventus – il cosiddetto "Libro Nero di FP (cioè Fabio Paratici)", definito senza mezzi termini "inquietante": "Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale ‘appunto' di lavoro".

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